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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32208/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto di una macchina operatrice subito nel febbraio-marzo 2009. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, considerando come unico valido atto interruttivo una richiesta di indennizzo del 12 ottobre 2009 e applicando il termine biennale di prescrizione dell'art. 2952, comma 2, c.c. In appello l'assicurato aveva dedotto di aver prodotto documentazione attestante l'invio di una raccomandata nel marzo 2010, sostenendo che la corte territoriale avesse contraddittoriamente ignorato tale prova e avesse erroneamente valutato la documentazione, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per difetto di specifica indicazione dei documenti richiamati e per aspecificità della censura, poiché non veniva adeguatamente attaccata la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricevuta di spedizione, anche se esistente, era stata considerata inidonea a dimostrare un atto interruttivo perché non collegata a una lettera contenente la richiesta di indennizzo e comunque non risultava provata la ricezione da parte dell'assicuratore, necessaria trattandosi di atto unilaterale recettizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico e deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte rileva l'inammissibilità della censura

  • art. 2952, comma 2, c.c.

    si applica il termine biennale di prescrizione al diritto all'indennizzo assicurativo

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, nei casi previsti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare con precisione i documenti su cui la censura si fonda, specificandone il contenuto e la collocazione processuale; la mancanza di anche una sola di tali indicazioni determina inammissibilità.
  • La censura è inammissibile se non investe in modo specifico la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, non basta provare l'esistenza o la spedizione di una raccomandata: occorre dimostrare il collegamento con una specifica richiesta di indennizzo e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, anche la ricezione da parte del destinatario.
  • La prova dell'invio di un documento non equivale, di per sé, alla prova della sua efficace comunicazione quando l'effetto giuridico dipende dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniInadempimento
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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