Sentenza n. 890/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha individuato come migliore e dichiarato di interesse pubblico una proposta di finanza di progetto per la concessione dei servizi di gestione dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, nonché atti connessi e provvedimenti sul differimento o mancato rilascio dell’accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale di individuazione della proposta di finanza di progetto ritenuta migliore e dichiarata di interesse pubblico, unitamente alla relazione del RUP, agli atti di valutazione delle proposte e agli ulteriori atti connessi. Ha inoltre proposto una domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. contro il differimento e il successivo mancato rilascio di documenti relativi alla proposta dell’operatore prescelto e alla valutazione tecnica delle proposte. Con primi motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale dell’11 dicembre 2025 relativa al mancato rilascio della documentazione; con secondi motivi aggiunti ha impugnato l’estratto della relazione tecnica prodotta in giudizio, la relazione interna del RUP e gli atti già impugnati. Il testo non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, resa nella causa C-810/2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 20 aprile 2026 e controfirmata dai difensori del Comune e dell’operatore controinteressato. La domanda di accesso oggetto dei primi motivi aggiunti era stata già definita con precedenti ordinanze collegiali, sicché in questa sentenza restava soltanto la regolazione delle spese. Le spese sono state compensate, sia per il ricorso e i secondi motivi aggiunti sia per la domanda incidentale di accesso, in ragione dell’accordo delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
art. 116 c.p.a.
È stato indicato quale rito per la domanda di accesso, già definita con precedenti ordinanze collegiali.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo e i motivi aggiunti sono improcedibili quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara, in modo formalizzato e con riferimento a una sopravvenienza, di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuto difetto di interesse è riconosciuto dal giudice.
- Quando una domanda incidentale di accesso è stata già definita con una precedente ordinanza, la successiva sentenza sul ricorso principale deve limitarsi, per tale domanda, alla regolazione delle spese ancora da decidere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti costituite raggiungono uno specifico accordo in tal senso.
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