Cassazione Civile, Ordinanza n. 14723/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato intimazioni di pagamento relative a vari tributi, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte; il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme in tema di prescrizione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine ordinario invece di quello relativo ai crediti tributari indicati nelle cartelle (Irpef, Irpeg, Iva e accessori); con il secondo ha dedotto violazione di norme sulla prescrizione, affermando che, dopo la notifica della cartella, non potrebbe più applicarsi il termine breve quinquennale ma solo quello decennale. Tuttavia la Corte ha esaminato preliminarmente la validità del mandato difensivo, rilevando che il ricorso era stato proposto da un avvocato del libero foro senza la necessaria base legittimante risultante dagli atti, e ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso prima di entrare nel merito dei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'agente della riscossione, rilevando d'ufficio la nullità della procura speciale e della costituzione in giudizio perché il patrocinio era stato affidato a un avvocato del libero foro senza che risultasse agli atti la preventiva e specifica deliberazione dell'ente richiesta per legittimare tale scelta. Di conseguenza, i motivi di ricorso sulla prescrizione non sono stati esaminati. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso, ma non esaminata nel merito per la previa declaratoria di inammissibilità
art. 2646 c.c.
richiamato nel primo motivo come parametro erroneamente applicato dal giudice di merito in tema di prescrizione
art. 2948 c.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al termine di prescrizione ritenuto applicabile dalla CTR
art. 2946 c.c.
richiamato nel secondo motivo quale termine ordinario di prescrizione invocato dalla ricorrente
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel secondo motivo in tema di riscossione e prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
art. 19 d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato nel secondo motivo in tema di riscossione coattiva e disciplina applicabile
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato nel secondo motivo in relazione ai rapporti e agli effetti della riscossione affidata all'agente
art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'agente della riscossione
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
richiamato quale norma che consente, in casi speciali e con apposita delibera motivata, il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'ente
art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come una delle fonti normative che disciplinano il ricorso ad avvocati del libero foro secondo gli atti generali dell'ente
art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come norma da rispettare nella scelta del patrocinio esterno
art. 1, comma 5, d.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato come base degli atti generali con cui l'ente deve fissare i criteri per l'affidamento della difesa a professionisti esterni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione, quando si costituisce in giudizio, deve di regola avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro è consentito solo nei casi residuali previsti dall'assetto normativo e dagli atti generali dell'ente.
- L'affidamento della difesa a un avvocato del libero foro richiede che risultino congiuntamente una base organizzativa generale e una specifica delibera motivata che giustifichi, nel caso concreto, il ricorso al patrocinio esterno; in mancanza, la procura alle liti è nulla.
- La mancanza della necessaria legittimazione del difensore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale del ricorrente, le questioni sostanziali prospettate nei motivi, anche se attinenti alla prescrizione dei crediti tributari, restano assorbite.
- In assenza di costituzione dell'intimato non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
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