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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, assunta nella seduta del 29-5-2023 e registrata al n. XII/375, recante in oggetto “Rete regionale oftalmologica: determinazioni per il miglioramento dell'appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficientamento organizzativo in merito ad alcune prestazioni in ambito oftalmologico” - comunicata con PEC, inviata da ATS Insubria, del 5 giugno 2023, con nota parimenti oggetto di gravame - nella parte in cui è stato approvato il documento tecnico “‘chirurgia della cataratta', elaborato nell'ambito della Rete Oftalmologica regionale, quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari che trattano la casistica, ai fini dell'efficientamento e del miglioramento dell'appropriatezza del percorso operatorio – Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento”; - del richiamato documento tecnico “chirurgia della cataratta”, parte integrante del DGR XII/375 del 29-6-2023; - della nota prot. 20585 del 31-5-2023, della Direzione Generale welfare inviata ai direttori generali ATS, con cui si è diramata la ridetta delibera e richiesto di fornirne ulteriore diffusione; - ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.

Giustizia amministrativa202302458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia e documento tecnico sulla chirurgia della cataratta, nonché atti di diffusione e trasmissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale relativa alla rete oftalmologica lombarda, nella parte concernente l'approvazione del documento tecnico sulla chirurgia della cataratta, qualificato come documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari. Sono stati inoltre impugnati la nota dell'ATS Insubria di comunicazione della deliberazione, la nota della Direzione generale Welfare di diramazione del provvedimento e ogni atto connesso. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di aggiornare la situazione sostanziale e processuale e di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Regione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite il PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'inerzia della parte rispetto all'ordine istruttorio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, anche in caso di inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, elementi idonei a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia nel termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di calendarizzare o definire il ricorso, il giudice amministrativo può disporre che le parti aggiornino la situazione di fatto e di diritto e forniscano chiarimenti documentati sugli sviluppi successivi alla proposizione del ricorso, quando tali elementi siano necessari per assumere una decisione congruente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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