Sentenza n. 1418/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale numero 1 del giorno 06.03.2024; - del verbale numero 2 del giorno 08.03.2024; - del verbale di valutazione dei titoli del giorno 06.03.2024; - della determinazione dirigenziale numero 573 del 12.03.2024. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2025: - del verbale del giorno 11.10.2024; - della determinazione dirigenziale numero 2142 del 12.03.2024, nonché ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura comparativa per la progressione verticale alla posizione di istruttore direttivo amministrativo contabile, inclusi i verbali della commissione, la valutazione dei titoli e le determinazioni dirigenziali di approvazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura interna per la copertura di dieci posti nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, deducendo: violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, poiché i criteri di valutazione della prova non sarebbero stati predeterminati e resi noti prima dello svolgimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, per la mancata predeterminazione e il mancato sorteggio delle domande del colloquio orale; erronea valutazione dei mesi di servizio e delle mansioni svolte nel profilo inferiore; attribuzione ai controinteressati di punteggi per incarichi ritenuti non attinenti al profilo messo a selezione. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il servizio dovesse essere computato per un numero di mesi significativamente maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le progressioni verticali interne disciplinate dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 costituiscano procedure comparative di sviluppo professionale del personale già in servizio, non assimilabili pienamente ai concorsi pubblici; pertanto, l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 non è applicabile salvo espresso richiamo regolamentare. Nel caso concreto, il regolamento comunale prevedeva che i criteri del colloquio fossero definiti dalla commissione nella prima seduta e tempestivamente pubblicati. La commissione li aveva fissati e pubblicati il 6 marzo 2024, prima della prova, individuando criteri puntuali relativi a chiarezza espositiva, esperienza tecnica e conoscenza dell'interoperabilità con altri enti. Non era necessario predeterminare e sorteggiare le domande, perché il colloquio era finalizzato a verificare le esperienze e competenze professionali dichiarate dai candidati, non conoscenze specialistiche mediante una prova concorsuale ordinaria. Il giudice ha poi ritenuto corretta la valutazione del servizio: non era computabile l'attività svolta come LSU; dovevano essere sottratti i dieci anni di anzianità richiesti quale requisito di accesso e non valutabili; il servizio prestato in part-time doveva essere riproporzionato alle ore effettivamente lavorate. Ha infine ritenuto legittima l'attribuzione di punteggi per incarichi formalmente conferiti dall'ente e lato sensu attinenti al profilo professionale, anche se non svolti nell'esatto profilo oggetto della selezione. Gli atti impugnati sono stati quindi conservati. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
La disposizione configura le progressioni verticali come procedure comparative di sviluppo professionale del personale interno, senza la piena applicazione della disciplina delle procedure concorsuali.
d.P.R. 487/1994, art. 12
Non si applica alle progressioni verticali interne, salvo espresso richiamo della disciplina regolamentare; di conseguenza non impone, nel caso concreto, la predeterminazione e il sorteggio delle domande del colloquio.
art. 5 dell'avviso di selezione
Non viene valutata l'eventuale attività prestata in regime di L.S.U.
L'attività svolta in regime LSU non è computabile tra i titoli di servizio valutabili.
art. 6 dell'avviso di selezione
L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile.
L'anzianità richiesta per integrare il requisito di accesso deve essere sottratta dal servizio complessivo prima dell'attribuzione del punteggio.
art. 101.1 del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali
Il colloquio e/o la prova pratica sono finalizzati [...] ad accertare il possesso [...] delle competenze professionali richieste [...] nonché [...] di ulteriori competenze trasversali.
Il colloquio può essere diretto alla verifica delle esperienze professionali e delle competenze acquisite nel contesto lavorativo e non necessariamente alla verifica di conoscenze specialistiche mediante quesiti sorteggiati.
art. 101.2 del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali
I criteri [...] saranno definiti dalla Commissione di selezione [...] e comunicati tempestivamente agli interessati mediante pubblicazione del relativo verbale.
È legittimo demandare alla commissione la fissazione dei criteri di valutazione nella prima seduta, purché siano definiti e pubblicati tempestivamente prima della prova.
Massime di principio
- Le progressioni verticali interne disciplinate dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 sono procedure comparative di sviluppo professionale del personale già in servizio e non sono soggette, in assenza di un espresso richiamo regolamentare, alla piena disciplina dei concorsi pubblici prevista dal d.P.R. n. 487/1994.
- Nelle progressioni verticali interne, la predeterminazione dei criteri di valutazione può essere rimessa alla commissione nella prima seduta, purché i criteri siano puntualmente definiti e resi conoscibili ai candidati prima dello svolgimento della prova, secondo quanto previsto dal regolamento o dall'avviso.
- Quando il colloquio di una progressione verticale è finalizzato a verificare le esperienze e le competenze professionali maturate dal candidato nel contesto lavorativo, non è necessaria la predeterminazione dei quesiti e il loro sorteggio, trattandosi di modalità tipiche delle prove concorsuali dirette ad accertare conoscenze specialistiche predeterminate.
- Ai fini della valutazione dei titoli di servizio in una procedura comparativa interna, è legittimo escludere l'attività svolta come LSU, detrarre l'anzianità richiesta quale requisito di accesso e riproporzionare il servizio prestato a tempo parziale in relazione alle ore effettivamente lavorate, se ciò è previsto dall'avviso e coerente con la quantità di servizio valutabile.
- Se l'avviso consente di valutare gli incarichi formalmente conferiti dall'ente e attinenti al profilo professionale, la valutabilità non è limitata agli incarichi svolti nell'esatto profilo oggetto della selezione, ma può comprendere incarichi lato sensu pertinenti alle funzioni del posto da ricoprire.
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