Circolare numero 33 del 14-2-2000
La Corte di Cassazione (sentenza n. 01075/1999) ha rigettato i ricorsi dell’Istituto avverso la pretesa della restituzione dei contributi indebitamente versati per il finanziamento del SSN in dipendenza di un disconosciuto rapporto di lavoro per insussistenza dell’obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento dei contributi di malattia versati in relazione a rapporti di lavoro poi disconosciuti, adeguandosi a un orientamento della Cassazione che impone la restituzione integrale. Viene distinto il regime dei contributi fino al 31.12.1985, quando la contribuzione era indistinta tra prestazioni economiche e SSN, da quello successivo alla legge n. 41/1986. Il rimborso avviene su domanda, entro la prescrizione decennale, con eventuale detrazione di somme già corrisposte a titolo di prestazioni economiche di malattia e con riconoscimento degli interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Restituzione dei contributi di malattia versati per rapporti di lavoro disconosciuti
Restituzione dei contributi di malattia versati per rapporti di lavoro disconosciuti
La circolare interviene per definire il trattamento dei contributi di malattia versati in relazione a rapporti di lavoro poi disconosciuti come tali. L’obiettivo è adeguare la prassi dell’Istituto al principio affermato dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la restituzione integrale di tali somme.
Evoluzione del quadro interpretativo
In origine, con la circolare n. 752 RCV n. 861/167 del 6.8.1983, l’Istituto aveva escluso il rimborso della contribuzione di malattia, ritenendo che essa avesse già esaurito la propria funzione di copertura del rischio assicurativo. La contribuzione era allora indistinta e comprendeva sia il finanziamento del SSN sia le prestazioni economiche di malattia.
Con l’entrata in vigore della legge n. 41/1986, il legislatore ha distinto il contributo destinato al SSN da quello relativo alle prestazioni economiche di malattia. Da quel momento l’Istituto aveva ammesso la restituzione della sola componente relativa alle prestazioni economiche, escludendo invece quella destinata al SSN, ritenuta non rimborsabile perché afferente al finanziamento della collettività.
Principio affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 01075/1999, ha rigettato i ricorsi dell’Istituto e ha affermato che il contributo di malattia deve essere restituito integralmente quando sia stato versato in relazione a un rapporto di lavoro poi disconosciuto. Secondo la Corte, non si tratta di somme dovute dal soggetto come cittadino al SSN, ma solo di importi versati perché si riteneva esistente un rapporto di lavoro subordinato, mentre in realtà nulla era dovuto.
Ambito della restituzione
L’Istituto dichiara di doversi adeguare al principio espresso dalla giurisprudenza. La restituzione riguarda quindi:
- la contribuzione di malattia indistinta versata dall’1.1.1980 al 31.12.1985, comprensiva di prestazioni economiche di malattia e contributi SSN;
- la contribuzione relativa alle sole prestazioni del SSN versata successivamente al 31.12.1985.
Domanda di rimborso e prescrizione
Il rimborso avviene soltanto previa formale domanda amministrativa. L’azione di recupero degli indebiti è soggetta alla prescrizione decennale, con necessità di considerare eventuali atti interruttivi della prescrizione stessa, come richiamato dalle circolari n. 262 del 13.10.1995 e n. 18 del 22.1.1996.
Detrazione delle somme già corrisposte
Per la contribuzione di malattia indistinta del periodo 1.1.1980/31.12.1985, dall’importo da rimborsare devono essere sottratte le somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro a titolo di prestazioni economiche di malattia oppure pagate direttamente dall’Istituto, sempre se riferite al rapporto di lavoro disconosciuto. Le sedi sono invitate a verificare con precisione gli importi da recuperare a questi titoli.
Interessi e compensazione
Sulle somme riconosciute a rimborso spettano gli interessi a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, applicando la misura vigente nelle diverse date di maturazione e nei limiti della prescrizione quinquennale, secondo i richiami alle circolari n. 26 del 26.1.1995 e n. 242 del 14.9.1995.
Se, all’esito delle operazioni di compensazione, il datore di lavoro risulta debitore verso l’Istituto, deve essere invitato a restituire la differenza con gli interessi. La compensazione opera sin dall’origine, ossia dal momento in cui si verificano i relativi presupposti.
Punti principali
Evoluzione del regime dei contributi di malattia
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa e interpretativa: in origine, con la circolare n. 752 RCV n. 861/167 del 6.8.1983, la contribuzione di malattia era considerata non rimborsabile perché ritenuta già utilizzata per coprire il rischio assicurativo. Dopo la legge n. 41/1986, che ha separato il contributo per il SSN da quello per le prestazioni economiche di malattia, l’Istituto ha ammesso il rimborso della sola quota relativa alle prestazioni economiche, continuando però a escludere quella destinata al SSN.
Intervento della Cassazione e nuovo orientamento
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 01075/1999, ha respinto i ricorsi dell’Istituto e stabilito che il contributo di malattia versato in relazione a un rapporto di lavoro disconosciuto deve essere restituito integralmente. La Corte ha ritenuto che si trattasse di somme versate solo perché si riteneva esistente un rapporto di lavoro subordinato, mentre in realtà nulla era dovuto.
Ambito della restituzione
L’Istituto deve adeguarsi al principio espresso dalla Cassazione. La restituzione riguarda sia la contribuzione di malattia indistinta versata dall’1.1.1980 al 31.12.1985, comprendente prestazioni economiche di malattia e SSN, sia la contribuzione relativa alle sole prestazioni del SSN versata dopo tale data, sempre in relazione a un rapporto di lavoro disconosciuto.
Termini, prescrizione e domanda amministrativa
Il rimborso è effettuato solo a seguito di formale domanda ed è soggetto alla prescrizione decennale vigente in materia di recupero degli indebiti. Devono essere considerati eventuali atti interruttivi della prescrizione, richiamati dalle circolari n. 262 del 13.10.1995 e n. 18 del 22.1.1996.
Detrazione delle prestazioni già erogate
Se la richiesta riguarda la contribuzione di malattia indistinta del periodo 1.1.1980/31.12.1985, dalla somma da restituire va detratto quanto eventualmente anticipato dal datore di lavoro a titolo di prestazioni economiche di malattia oppure corrisposto direttamente dall’Istituto, sempre in connessione con il rapporto di lavoro disconosciuto. Le sedi devono attivarsi per la puntuale determinazione degli importi da recuperare.
Interessi sulle somme rimborsate e compensazione
Sulle somme ammesse a rimborso sono dovuti interessi dalla data di presentazione della domanda amministrativa, applicando la misura vigente alle varie date di maturazione e nei limiti della prescrizione quinquennale, in conformità alle circolari n. 26 del 26.1.1995 e n. 242 del 14.9.1995. Se, a seguito della compensazione, il datore di lavoro risulta debitore verso l’Istituto, deve essere invitato a versare la differenza, gravata di interessi, poiché la compensazione opera sin dall’origine, dal momento in cui sorgono i relativi presupposti.
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