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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00025/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la decisione di merito che aveva sostanzialmente mantenuto fermi gli avvisi di accertamento, salvo il ricalcolo eventualmente derivante dalle risultanze peritali già considerate nel giudizio di primo grado. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, emessi perché l'Ufficio aveva disconosciuto, nel calcolo dell'agevolazione ambientale prevista dalla legge n. 388/2000, l'inclusione delle quote di ammortamento tra i costi di gestione dell'impianto fotovoltaico e aveva rideterminato i ricavi derivanti dalla vendita di energia nel primo quinquennio di vita dell'impianto, assumendo come riferimento la data di entrata in funzione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, disponendo una CTU, e la CTR aveva poi rigettato l'appello della società, con correzione del dispositivo per errore materiale. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito aveva aderito acriticamente alla CTU senza motivare e che la tabella usata dal consulente era scientificamente inidonea; 2) violazione dell'art. 6 l. n. 388/2000 sul corretto computo del periodo agevolato, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il quinquennio dovesse decorrere dalla potenziale funzionalità dell'impianto e non dalla data di entrata in esercizio. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che il giudice che aderisce alla CTU non deve motivare specificamente se non vi siano state critiche specifiche alla consulenza e che, comunque, la CTR aveva implicitamente respinto la censura confermando le risultanze peritali; ha inoltre escluso che la critica alla validità scientifica della tabella costituisse un "fatto" ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la commistione di censure eterogenee (violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame), e comunque infondato perché la sentenza di primo grado aveva già accertato la data di messa in funzione dell'impianto e la CTR aveva confermato le risultanze peritali. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, per l'agevolazione ambientale ex art. 6 l. 388/2000, il beneficio va calcolato sull'intero investimento secondo il metodo incrementale, senza aggiungere ulteriori deduzioni per quote di ammortamento, altrimenti si realizzerebbe una duplicazione agevolativa non consentita.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva comunque mostrato di condividere le risultanze peritali e quindi aveva implicitamente deciso sul motivo di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni tecniche.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per la denunciata violazione dell'art. 6 l. 388/2000, ma il motivo è stato giudicato inammissibile per commistione con altri vizi.

  • art. 6 della legge n. 388/2000

    L'agevolazione ambientale va computata secondo il metodo incrementale sull'intero investimento; non è consentita la deduzione aggiuntiva delle quote di ammortamento dei beni strumentali già incluse nel costo agevolato.

  • art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008

    Per gli investimenti da fonti rinnovabili i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale e non includono vantaggi e costi operativi.

  • art. 18, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008

    È stata richiamata come disciplina di calcolo dei costi ammissibili, escludendo vantaggi e costi operativi.

  • art. 57 del Regolamento (CE) n. 651/2014

    È stato richiamato solo per indicare l'abrogazione del Regolamento n. 800/2008, irrilevante ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione può ritenersi sufficiente per relationem, salvo che siano state formulate critiche specifiche e circostanziate alla consulenza, alle quali il giudice deve dare risposta puntuale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi, non questioni giuridiche, valutazioni tecniche, deduzioni difensive o elementi istruttori.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga censure eterogenee di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame, senza distinguere chiaramente le singole doglianze e le relative statuizioni impugnate.
  • In tema di agevolazioni fiscali ambientali, il beneficio va calcolato sull'investimento agevolato secondo il metodo incrementale, senza duplicare la deduzione mediante l'inserimento delle quote di ammortamento di beni già ricompresi nel costo agevolato.
  • Per gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili vanno determinati secondo la disciplina unionale applicabile ratione temporis, escludendo vantaggi economici e costi operativi dal computo del sovraccosto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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