Parere n. 52/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento 2822 del 01/03/2022 rigetto ricorso in materia di licenza di porto d’armi;;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha accolto l'istanza di correzione materiale, disponendo che nel parere n. 1028/2023 il riferimento al "provvedimento 2822 del 01/03/2022" sia sostituito con quello al "decreto ministeriale del 16.02.2022". La decisione non incide sul merito del ricorso straordinario in materia di licenza di porto d'armi, ma corregge esclusivamente l'individuazione formale dell'atto impugnato.
Istanza di correzione materiale del parere n. 1028/2023 relativo al ricorso straordinario in materia di licenza di porto d'armi
Esito
La questione giuridica
L'amministrazione ha rilevato un errore materiale nella prima pagina del parere n. 1028/2023, nel quale il ricorso straordinario era indicato come proposto avverso il "provvedimento 2822 del 01/03/2022", anziché avverso il "decreto ministeriale del 16.02.2022". Il Consiglio di Stato è stato chiamato a disporre la rettifica del riferimento all'atto impugnato.
Osservazioni
Correzione dell'atto impugnato
È disposta la sostituzione, nella prima pagina del parere n. 1028/2023, dell'indicazione "provvedimento 2822 del 01/03/2022" con l'indicazione corretta "decreto ministeriale del 16.02.2022".
Massime di principio
- La correzione materiale di un parere consente di rettificare errori meramente formali o di individuazione dell'atto, quando la rettifica non comporti una modifica della decisione o della valutazione sostanziale già resa.
- Quando l'amministrazione rileva un errore materiale nell'indicazione dell'atto oggetto di un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può disporne la correzione limitatamente al dato errato, mantenendo ferma ogni altra parte del parere.
Correzione materiale del parere in materia di licenza di porto d'armi
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un'istanza di correzione materiale relativa al parere n. 1028/2023, reso il 10 maggio 2023 nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell'Interno in materia di licenza di porto d'armi.
Errore rilevato
L'amministrazione ha segnalato che la prima pagina del precedente parere indicava erroneamente come atto impugnato il «provvedimento 2822 del 01/03/2022». Secondo quanto precisato nell'istanza, il corretto riferimento era invece il «decreto ministeriale del 16.02.2022».
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto fondata l'istanza, qualificando la richiesta come correzione materiale. La rettifica riguarda esclusivamente l'indicazione dell'atto oggetto del ricorso e non modifica il contenuto sostanziale del precedente parere.
Dispositivo
È stato disposto che il parere n. 1028/2023, numero affare 79/2023, sia corretto sostituendo il riferimento al «provvedimento 2822 del 01/03/2022» con quello al «decreto ministeriale del 16.02.2022».
Come è indicizzato
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