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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10939/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e successive intimazioni/comunicazioni di pagamento e di fermo/ipoteca concernenti crediti contributivi e previdenziali. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto dell'estinzione per prescrizione dei crediti e della mancata notifica dei titoli; la Corte d'appello ha poi riformato la decisione dichiarando l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire, richiamando la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità del ruolo/estratto di ruolo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere utilizzato un avvocato del libero foro invece dell'Avvocatura dello Stato, in asserita violazione del protocollo del 2017; 2) violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sostenendo che la nuova disciplina non fosse applicabile agli avvisi di addebito, non avesse efficacia retroattiva e non potesse incidere su un'opposizione ex art. 615 c.p.c. fondata sulla prescrizione; 3) nullità/inesistenza delle notifiche via PEC per provenienza da indirizzi non censiti nei pubblici registri e per difetto di formato probatorio XML/EML della ricevuta di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la disciplina e la giurisprudenza richiamate, Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato e senza necessità di una specifica delibera, mentre nel ricorso non era stata allegata la ricorrenza di un'ipotesi che imponesse il patrocinio erariale. Ha rigettato il secondo motivo perché la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 plasma l'interesse ad agire in modo dinamico e si applica anche ai giudizi pendenti; l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi tipizzati e la mera deduzione della prescrizione non basta, in difetto di specifica allegazione di uno dei pregiudizi previsti dalla norma. Ha ritenuto il terzo motivo assorbito dall'inammissibilità dell'azione e comunque infondato/inammissibile, osservando che l'irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente non determina nullità se non è allegato uno specifico pregiudizio difensivo, e che le contestazioni sul formato .eml riguardano altro ambito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1 n. 4 e n. 5; co. 1 n. 3

    Le censure sono state esaminate nei rispettivi profili di nullità, omesso esame e violazione di legge, ma ritenute infondate o assorbite.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della difesa di AdER; la Corte esclude la violazione prospettata.

  • Protocollo d’intesa Agenzia delle Entrate-Riscossione / Avvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017

    Secondo la Corte non impone, nel caso concreto, un obbligo di difesa erariale tale da rendere nulla la costituzione di AdER con avvocato del libero foro.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    La Corte richiama l'ipotesi del conflitto e la delibera motivata nei casi speciali, ma precisa che non ricorreva una situazione che imponesse il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016

    È richiamato come base dell'organizzazione e dei criteri di avvalimento della difesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati nel quadro della possibilità di avvalimento di avvocati del libero foro.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La disciplina sopravvenuta tipizza i casi di diretta impugnabilità del ruolo/cartella/avviso di addebito asseritamente invalidamente notificati e incide anche sui giudizi pendenti, poiché conforma l'interesse ad agire.

  • art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021

    Norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, richiamata per applicazione ratione temporis.

  • art. 12, co. 1, d.lgs. n. 110 del 2024

    Richiamato quale successiva modifica della disciplina dell'impugnazione del ruolo/estratto di ruolo.

  • art. 241, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2025

    Indicato per l'abrogazione, dal gennaio 2026, della disciplina richiamata.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte esclude che la sola deduzione della prescrizione consenta, senza i presupposti tipizzati, l'impugnazione dell'estratto di ruolo in via generalizzata.

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    Richiamato tra le norme invocate sulla notificazione via PEC.

  • art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012

    Richiamato tra le norme invocate sulla notificazione telematica.

  • art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato tra le norme invocate sulla notificazione/PEC.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma riguarda l'indirizzo PEC del destinatario e non quello del mittente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della motivazione, ma le censure sono disattese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione e al regime probatorio dei documenti informatici.

  • artt. 2712 c.c.

    Richiamato con riferimento al valore probatorio dei documenti prodotti in copia.

  • artt. 2719 c.c.

    Richiamato con riferimento alla conformità delle copie documentali e al loro valore probatorio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dispone l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere difesa da avvocati del libero foro nei casi in cui la convenzione con l'Avvocatura dello Stato non riservi a quest'ultima la difesa, senza necessità di una specifica delibera o di formalità ulteriori; spetta a chi contesta la costituzione dimostrare che nel caso concreto ricorreva un'ipotesi di patrocinio erariale obbligatorio.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo tipizza in modo tassativo i casi in cui la mancata o invalida notifica del titolo giustifica una tutela immediata; l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, è dinamico e può essere ridefinito da norme sopravvenute anche nei giudizi pendenti.
  • La mera deduzione dell'estinzione del credito per prescrizione non basta, da sola, a rendere sempre ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo: occorre allegare e ricondurre la domanda a uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
  • In tema di notificazione via PEC degli atti della riscossione, l'irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente non determina automaticamente nullità; è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla modalità di trasmissione.
  • Le contestazioni sul formato tecnico della ricevuta di consegna o sulla produzione documentale in .xml/.eml non sono decisive, di per sé, quando il rilievo riguarda atti amministrativi di riscossione e non il diverso ambito del processo telematico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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