Cassazione Civile, Ordinanza n. 18199/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che dall'atto dei contribuenti risultava documentato il versamento della prima rata per la definizione della lite con riferimento a tutti e sei gli avvisi di accertamento e che l'Ufficio non aveva opposto diniego alla definizione della controversia nei termini previsti dalla disciplina agevolativa. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio, con spese a carico di chi le aveva sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi sei avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti chiedevano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, rappresentando di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia e documentando il pagamento della prima rata per ciascuno dei sei avvisi. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi tardivamente, chiedeva poi la declaratoria di estinzione del giudizio solo per tre avvisi e la prosecuzione per gli altri tre, senza risultare che avesse opposto diniego alla definizione ai sensi del comma 12 del medesimo art. 6.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il versamento della prima rata consentono la sospensione del giudizio in pendenza della procedura di definizione della lite.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
In mancanza di diniego dell'Ufficio alla definizione della controversia, la lite deve considerarsi definita con conseguente estinzione del giudizio.
L. 136/2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il versamento della prima rata dovuta per ciascun atto impugnato, il giudizio deve essere sospeso o comunque trattato alla luce della procedura di definizione.
- Se l'Ufficio non oppone diniego alla definizione della lite nei termini previsti dalla disciplina agevolativa, la controversia deve essere dichiarata estinta.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata per tutti gli atti oggetto del giudizio, non residua spazio per una decisione di merito sugli avvisi di accertamento impugnati.
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