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Ordinanza

Ordinanza n. 3280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura del semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Le censure erano articolate in due gruppi: il primo riguardava vizi idonei, secondo la prospettazione della ricorrente, a inficiare l’intera procedura di accesso; il secondo riguardava il mancato collocamento della candidata in una posizione utile della graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurare l’assegnazione a una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato contestato il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai posti rimasti vacanti per effetto della rinuncia di altri studenti all’immatricolazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Quanto al primo gruppo di censure, il Collegio ha ritenuto che esse fossero logicamente incompatibili con la misura cautelare richiesta: l’ammissione con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, restando impregiudicata la facoltà del TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato prima facie il fumus boni iuris della censura sul mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo l’orientamento richiamato, non consentirebbe di riassegnare secondo l’ordine di graduatoria i posti lasciati liberi da studenti rinunciatari, determinando l’esclusione definitiva dagli scorrimenti di candidati che non si siano immatricolati entro il breve termine previsto, anche se titolari di punteggi elevati e nonostante la successiva disponibilità di posti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata utilizzazione dei posti vacanti può pregiudicare il diritto della candidata, che ha conseguito almeno una sufficienza e non risulta assegnataria, a concorrere allo scorrimento e, in ultima istanza, a intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata: prima effettuando gli scorrimenti dei posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate e gli atti sono stati trasmessi al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Impone la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito dopo la definizione della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la verifica del periculum in mora deve essere condotta in rapporto alla misura concretamente richiesta e al bene della vita perseguito: una domanda di ammissione con riserva non è funzionale a conservare l’utilità consistente nella riedizione integrale di una procedura, sicché le censure dirette a ottenere tale riedizione possono essere respinte cautelarmente per carenza di periculum, senza pregiudizio per il loro esame nel merito.
  • In una procedura selettiva universitaria, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti per rinuncia degli aventi titolo può presentare fumus boni iuris quando impedisca la riassegnazione dei posti secondo l’ordine meritocratico della graduatoria e determini l’esclusione definitiva di candidati con punteggi utilmente spendibili.
  • La disponibilità sopravvenuta di posti in una procedura di accesso universitario deve essere considerata, in via cautelare, mediante scorrimenti conformi all’ordine della graduatoria, prima di procedere a modalità alternative di copertura dei posti o di assegnazione delle sedi.
  • Quando il giudice amministrativo ordina la rideterminazione sulla posizione di un candidato, l’amministrazione deve verificare in sequenza l’esistenza dei posti vacanti, la collocazione del candidato alla luce del punteggio conseguito e delle sedi preferite e, solo in caso di esito favorevole, procedere all’assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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