Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1586/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020–2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto del docente al beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta per cinque anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche gli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della pronuncia e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo al ricorrente le somme riconosciute. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato dal giudicato ottemperando quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo le sia stato notificato, siano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La mancata esecuzione del giudicato può essere accertata sulla base dell’assenza, negli atti di causa, di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.