Ordinanza n. 3984/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: delle sentenze rese dalla Autorità giudiziaria di BUSTO ARSIZIO – Tribunale - Sezione Lavoro e Previdenza NN. 751/754/771-2025, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore per complessivi € 1.525,57.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Busto Arsizio che hanno condannato il Ministero al pagamento di spese legali distratte a favore del difensore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro e Previdenza, recanti condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di spese legali distratte in suo favore, per complessivi euro 1.250,00 oltre spese generali e accessori di legge; l'epigrafe indica un importo complessivo di euro 1.525,57. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente avrebbe dovuto depositare, insieme al ricorso, copia autentica dei provvedimenti e l'eventuale prova del loro passaggio in giudicato. Egli ha invece depositato soltanto le domande di rilascio delle attestazioni di passaggio in giudicato, senza produrre le attestazioni stesse.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato che la mancata produzione delle attestazioni di passaggio in giudicato costituisce un'irregolarità potenzialmente idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare in giudizio la documentazione richiesta, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze indicate dal ricorrente.
art. 114, comma 2, c.p.a.
è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Impone, per il ricorso per ottemperanza, il deposito in copia autentica del provvedimento e, quando occorra, della prova del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione della relativa attestazione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare, unitamente al ricorso, copia autentica del provvedimento da eseguire e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a.
- Il deposito delle sole richieste di rilascio delle attestazioni di passaggio in giudicato non equivale alla produzione delle attestazioni e non esclude l'irregolarità documentale rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Quando la documentazione necessaria per il giudizio di ottemperanza non è stata prodotta, il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione, riservando la decisione sull'eventuale inammissibilità e sulle ulteriori questioni.
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