Cassazione Civile, Ordinanza n. 16373/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una controversia sulla qualificazione di alcuni beni come "bene merce" nell'ambito della vicenda conseguente allo scioglimento del sodalizio. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza, assumendo che l'apparato argomentativo fosse composto da affermazioni inconciliabili; con il secondo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe correttamente posto a confronto le contrapposte valutazioni estimative, pubblica e privata, sui beni assegnati ai soci dopo lo scioglimento del sodalizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la CTR aveva effettivamente comparato gli apporti probatori delle parti e aveva espresso un percorso argomentativo idoneo a rendere controllabile il ragionamento decisorio. Quanto al secondo, ha ribadito che la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito; nel caso specifico, la CTR aveva valorizzato i limiti di entrambe le perizie e aveva svolto simulazioni di calcolo, giungendo alla conclusione della sostanziale parità dei valori stimati. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della parte contribuente; inoltre, non è stato applicato il contributo unificato aggravato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; art. 132 n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga senza un'effettiva disamina logica e giuridica, sì da impedire il controllo sulla decisione.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; in mancanza del "minimo costituzionale" la decisione è affetta da vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della valutazione del materiale probatorio o della fattispecie concreta.
art. 116 c.p.c.
La censura non può trasformarsi in richiesta di riesame del merito circa l'apprezzamento comparativo delle prove, riservato al giudice di merito salvo ipotesi tassativamente previste.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il contributo unificato aggravato non è applicato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di ricostruire gli elementi di fatto e il ragionamento logico-giuridico che hanno condotto alla decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta tra consulenze o perizie contrastanti spettano al giudice di merito.
- La denuncia della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia realmente invertito o alterato la regola legale sull'onere probatorio o sul regime di valutazione della prova, non quando si contestino le conclusioni tratte dalla comparazione delle risultanze di causa.
- Il giudice di merito, nel valorizzare gli elementi ritenuti più attendibili, non è tenuto a confutare espressamente ogni diverso elemento probatorio non accolto, purché il complesso della motivazione renda comprensibile la scelta decisoria.
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