Sentenza n. 269/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro n. 618/24 resa nel procedimento recante RG n. 407/2024, pubblicata in data 17/04/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 11/05/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione l'11 maggio 2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le annualità 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la perdurante inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese e senza fornire prova dell'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti processuali per l'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di avere riconosciuto e attribuito alla ricorrente la Carta elettronica del docente per le annualità indicate, il giudice ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, e il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificassero concretamente il diniego. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello ... della sussistenza di altre ragioni ostative"
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice può negarla o ridurla quando sussistano ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione a vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, decorso il quale può essere intrapresa l'esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente, destinato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione consente di ordinare all'amministrazione l'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato quando essa non dimostri di avervi dato esecuzione.
- L'amministrazione deve dare esecuzione al giudicato anche mediante le necessarie operazioni contabili e finanziarie; l'assenza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato, comprese le modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione non è automatica: il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative, incluse quelle connesse ai vincoli di bilancio, alla finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici, potendo negare o mitigare l'astreinte.
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