Sentenza n. 2603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2294 del 20 marzo 2025 e proposta risarcitoria formulata dal Ministero
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento per la ritardata costituzione del rapporto dirigenziale, alla ricostruzione contributiva e previdenziale o alla corresponsione dell’equivalente economico, imponendo all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria entro novanta giorni. Dopo la formulazione di una proposta pari a 62.000 euro, il ricorrente ha contestato: l’individuazione del 1° settembre 2016 quale dies a quo, sostenendo che avrebbe dovuto assumersi quale riferimento la nomina di altro concorrente avvenuta nel 2015; la quantificazione del danno, lamentando l’omessa o insufficiente considerazione della posizione previdenziale, il calcolo al minimo della parte variabile della retribuzione dirigenziale e l’omessa distinzione tra capitale, interessi e rivalutazione; il difetto di istruttoria e motivazione, l’errore sui presupposti, l’irragionevolezza e la violazione della sentenza ottemperanda. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La contestazione del dies a quo è stata dichiarata inammissibile perché riguardava una questione coperta dal giudicato e avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio cognitorio: la sentenza ottemperanda aveva individuato senza ulteriori distinzioni la data di nomina del concorrente che precedeva il ricorrente in graduatoria, sicché in sede di ottemperanza non poteva riaprirsi la questione relativa alle rinunce o alle modifiche del posizionamento. È stata invece accolta la censura relativa alla ricostruzione previdenziale e contributiva, espressamente riconosciuta dalla pronuncia del TAR e non ancora eseguita dall’Amministrazione. È stata respinta la contestazione sul calcolo al minimo della parte variabile della retribuzione: in assenza di effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, tale criterio è stato ritenuto coerente con la liquidazione equitativa del danno e con l’abbattimento del 70% previsto dal giudicato. Il Consiglio di Stato ha però imposto all’Amministrazione di indicare analiticamente, nel prospetto dei conteggi, le quote imputabili a capitale, interessi e rivalutazione monetaria, calcolando quest’ultima secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno, non sulla somma complessivamente rivalutata. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato, sia quanto alla ricostruzione previdenziale e contributiva sia quanto alla specificazione dei conteggi. La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora sono state riservate all’eventuale ulteriore inadempimento; allo stato la penalità è stata respinta perché l’Amministrazione non era rimasta completamente inerte. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire i criteri ai quali l’Amministrazione deve attenersi nella formulazione della proposta risarcitoria.
artt. 112 ss. c.p.a.
Regolano il giudizio di ottemperanza e le relative contestazioni sull’esatta esecuzione del giudicato.
art. 1226 c.c.
Giustifica la liquidazione equitativa del danno e, nel caso concreto, l’abbattimento della retribuzione teorica spettante in ragione dell’assenza di effettiva prestazione lavorativa.
art. 2056 c.c.
Concorre a fondare i criteri equitativi di liquidazione del danno risarcibile.
art. 42, comma 2, CCNL dirigenti scolastici 2019-2021
Disciplina la retribuzione di posizione, compresa la componente variabile; in assenza di effettivo incarico dirigenziale, la componente variabile può essere parametrata al minimo in via equitativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riaperte questioni relative alla spettanza del bene della vita o ai criteri sostanziali già definiti dalla sentenza passata in giudicato; il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché le contestazioni sul contenuto della statuizione devono essere proposte nel giudizio cognitorio.
- Quando il giudicato riconosce espressamente la ricostruzione contributiva e previdenziale o il suo equivalente economico, l’Amministrazione deve darvi esecuzione; la mera formulazione di una proposta risarcitoria non esaurisce l’obbligo conformativo se tale componente resta priva di attuazione.
- In caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, il danno può essere liquidato equitativamente applicando una significativa riduzione alla retribuzione teorica, tenendo conto del fatto che il dipendente non ha concretamente svolto la prestazione lavorativa.
- In assenza di effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di assegnazione a una specifica sede, la componente variabile della retribuzione può essere quantificata al minimo quale criterio equitativo coerente con la natura risarcitoria della liquidazione.
- Nei debiti risarcitori di valore, la rivalutazione monetaria deve essere calcolata fino alla liquidazione e gli interessi legali devono essere computati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, non sull’intero importo già rivalutato in unica soluzione.
- Quando l’Amministrazione ha adottato un’attività esecutiva parziale ma non completa, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un nuovo termine per l’integrale adempimento, riservando la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora all’eventuale ulteriore inerzia.
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