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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2540/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 18/07/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (associazione finalizzata al narcotraffico, cap. 35; reati di stupefacenti, c. 51-54). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione per presunto "bis in idem" relativo a uno degli episodi del capo 51 (fatto già oggetto di separato processo); 2) e 3) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi rispetto ai capi 52 e 54 (contestazione del contributo concorsuale sulla base di presenze/uscite e conversazioni); 4) mancata prova di un'inserzione stabile nell'associazione (capo 35) e carenza di elementi probatori a sostegno del ruolo attribuito; 5) vizi nella motivazione delle esigenze cautelari (art. 125, 192, 274 c.p.p.), con richiamo al "tempo silente" e alla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, nonché contestazione dell'eventuale aggravante per agevolazione mafiosa; inoltre deposizione di motivi nuovi che reiterano le medesime censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, manifesto difetto di fondatezza e in parte per novità inammissibile. Sul merito: il primo motivo è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato riguardava una pluralità di episodi e solo uno di essi è oggetto di separato processo; i motivi che censuravano la gravità indiziaria (2, 3 e 4) sono stati ritenuti valutazioni di fatto rientranti nel sindacato del giudice di merito, non impugnabili in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, circostanza non ravvisata; la Corte ha quindi ritenuto congrua e logicamente motivata la ricostruzione del Tribunale del riesame circa la partecipazione dell'Olibano alle attività illecite e la sua disponibilità di proventi. Anche la censura sulle esigenze cautelari è stata respinta: il Tribunale del riesame ha motivato in positivo l'attualità del pericolo di reiterazione (laboratorio di confezionamento, pluralità di canali di rifornimento, contributo operativo del ricorrente) e non si è basato su mere presunzioni; la questione del "tempo silente" non ha avuto rilievo decisivo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale entro cui sono stati articolati i motivi di ricorso (vincolo della specificazione dei motivi nelle impugnazioni cautelari)

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione in quanto il Tribunale ha motivato in positivo il pericolo di reiterazione

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che delimita la funzione del giudice dell'impugnazione cautelare alla verifica incidentale della gravità indiziaria; la Corte ha confermato che l'eccezione di "bis in idem" non è sindacabile in quella sede

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla gravità indiziaria e alla revisione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità su dette valutazioni

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato rispetto al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione del contributo concorsuale rientri nella motivazione del giudice di merito e non sia manifestamente illogica

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti, citata nei motivi; la Corte non ha rilevato errata interpretazione della norma da parte del giudice del riesame

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità penale e al concorso di persone; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussunzione delle condotte

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria e la Corte di Cassazione non ha riscontrato vizio di motivazione manifesto

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione su presunzioni di stabilità del vincolo associativo nel "tempo silente"; la Corte ha osservato che tale presunzione ha carattere relativo e non è stata decisiva nel provvedimento, che si è basato su elementi positivi

  • art. 416-bis cod. pen. (menzione: "416bis.1" nel testo)

    Richiamata in relazione alla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa; la Corte ha rilevato che l'aggravante non era ammissibilmente dedotta in sede di riesame e quindi non può essere valorizzata in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha richiamato che le censure devono denotare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione per essere ammesse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte, che ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000

  • art. 192 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente in relazione alla produzione e valutazione delle prove e alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente riconducibili a una diversa valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma non può rivalutare liberamente il quadro probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti
  • L'eccezione di "bis in idem" va dedotta davanti al giudice competente per l'azione penale; il giudice dell'impugnazione cautelare ha competenza circoscritta e non è la sede ordinaria per decidere questioni di duplicazione del procedimento
  • Per la configurabilità dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente, ai fini della gravità indiziaria, la dimostrazione di una durevole comunanza di scopo e la disponibilità del partecipante a contribuire all'attività illecita, anche se i profitti personali differiscono
  • Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo positivo e personalizzato: il giudice può fondare la misura sulla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione derivante da elementi quali laboratorio di confezionamento, canali stabili di rifornimento e contributo operativo del soggetto
  • La presunzione collegata al cosiddetto "tempo silente" ha carattere relativo e non sostituisce la necessità di una motivazione concreta; tuttavia, la sua rilevanza dipende dal contesto probatorio e non può essere usata come unica base per escludere misure cautelari
  • Motivi nuovi depositati in sede di cassazione che introducono argomenti inediti o ripetono censure meramente rivisionali sono spesso inammissibili; le impugnazioni devono essere specifiche e ancorate a rilevanti profili di diritto

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