Cassazione Penale, Sentenza n. 2540/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 18/07/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (associazione finalizzata al narcotraffico, cap. 35; reati di stupefacenti, c. 51-54). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione per presunto "bis in idem" relativo a uno degli episodi del capo 51 (fatto già oggetto di separato processo); 2) e 3) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi rispetto ai capi 52 e 54 (contestazione del contributo concorsuale sulla base di presenze/uscite e conversazioni); 4) mancata prova di un'inserzione stabile nell'associazione (capo 35) e carenza di elementi probatori a sostegno del ruolo attribuito; 5) vizi nella motivazione delle esigenze cautelari (art. 125, 192, 274 c.p.p.), con richiamo al "tempo silente" e alla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, nonché contestazione dell'eventuale aggravante per agevolazione mafiosa; inoltre deposizione di motivi nuovi che reiterano le medesime censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, manifesto difetto di fondatezza e in parte per novità inammissibile. Sul merito: il primo motivo è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato riguardava una pluralità di episodi e solo uno di essi è oggetto di separato processo; i motivi che censuravano la gravità indiziaria (2, 3 e 4) sono stati ritenuti valutazioni di fatto rientranti nel sindacato del giudice di merito, non impugnabili in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, circostanza non ravvisata; la Corte ha quindi ritenuto congrua e logicamente motivata la ricostruzione del Tribunale del riesame circa la partecipazione dell'Olibano alle attività illecite e la sua disponibilità di proventi. Anche la censura sulle esigenze cautelari è stata respinta: il Tribunale del riesame ha motivato in positivo l'attualità del pericolo di reiterazione (laboratorio di confezionamento, pluralità di canali di rifornimento, contributo operativo del ricorrente) e non si è basato su mere presunzioni; la questione del "tempo silente" non ha avuto rilievo decisivo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale entro cui sono stati articolati i motivi di ricorso (vincolo della specificazione dei motivi nelle impugnazioni cautelari)
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione in quanto il Tribunale ha motivato in positivo il pericolo di reiterazione
art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che delimita la funzione del giudice dell'impugnazione cautelare alla verifica incidentale della gravità indiziaria; la Corte ha confermato che l'eccezione di "bis in idem" non è sindacabile in quella sede
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla gravità indiziaria e alla revisione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità su dette valutazioni
art. 110 cod. pen.
Richiamato rispetto al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione del contributo concorsuale rientri nella motivazione del giudice di merito e non sia manifestamente illogica
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti, citata nei motivi; la Corte non ha rilevato errata interpretazione della norma da parte del giudice del riesame
art. 43 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità penale e al concorso di persone; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussunzione delle condotte
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria e la Corte di Cassazione non ha riscontrato vizio di motivazione manifesto
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione su presunzioni di stabilità del vincolo associativo nel "tempo silente"; la Corte ha osservato che tale presunzione ha carattere relativo e non è stata decisiva nel provvedimento, che si è basato su elementi positivi
art. 416-bis cod. pen. (menzione: "416bis.1" nel testo)
Richiamata in relazione alla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa; la Corte ha rilevato che l'aggravante non era ammissibilmente dedotta in sede di riesame e quindi non può essere valorizzata in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha richiamato che le censure devono denotare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione per essere ammesse
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte, che ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000
art. 192 e art. 274 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla produzione e valutazione delle prove e alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente riconducibili a una diversa valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma non può rivalutare liberamente il quadro probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti
- L'eccezione di "bis in idem" va dedotta davanti al giudice competente per l'azione penale; il giudice dell'impugnazione cautelare ha competenza circoscritta e non è la sede ordinaria per decidere questioni di duplicazione del procedimento
- Per la configurabilità dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente, ai fini della gravità indiziaria, la dimostrazione di una durevole comunanza di scopo e la disponibilità del partecipante a contribuire all'attività illecita, anche se i profitti personali differiscono
- Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo positivo e personalizzato: il giudice può fondare la misura sulla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione derivante da elementi quali laboratorio di confezionamento, canali stabili di rifornimento e contributo operativo del soggetto
- La presunzione collegata al cosiddetto "tempo silente" ha carattere relativo e non sostituisce la necessità di una motivazione concreta; tuttavia, la sua rilevanza dipende dal contesto probatorio e non può essere usata come unica base per escludere misure cautelari
- Motivi nuovi depositati in sede di cassazione che introducono argomenti inediti o ripetono censure meramente rivisionali sono spesso inammissibili; le impugnazioni devono essere specifiche e ancorate a rilevanti profili di diritto
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