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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su una fattura di euro 60.000 emessa dal professionista per prestazioni professionali e ritenuta dall'Ufficio espressiva di reddito imponibile non dichiarato. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la fattura fosse normalmente emessa al momento del pagamento della prestazione e che, nel caso concreto, dovesse quindi presumersi l'avvenuto incasso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa, assumendo di non aver ricevuto comunicazione della data dell'udienza di discussione in appello; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, deducendo la violazione dell'art. 111 Cost.; (3) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, ai fini delle imposte dirette, rilevano i redditi effettivamente percepiti e che la presunzione di pagamento della fattura non sarebbe grave, precisa e concordante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava che la data dell'udienza di discussione era stata comunicata al ricorrente mediante raccomandata a.r., ritirata dallo stesso, il quale era inoltre domiciliato presso il luogo di ricezione e si era difeso in proprio in appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, riqualificato come vizio di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., osservando che la motivazione della CTR, fondata sulla presunzione di incasso collegata alla regola secondo cui la fattura è emessa al momento del pagamento, era logicamente comprensibile e dunque non apparente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che in materia IVA il fatto generatore coincide con l'esecuzione della prestazione e l'esigibilità con il pagamento, mentre per le imposte dirette i redditi di lavoro autonomo seguono il principio di cassa; nel caso concreto, però, la presunzione di pagamento trovava giustificazione nella disciplina IVA e il ricorrente non aveva provato la mancata percezione del corrispettivo ai fini IRPEF. È stata inoltre dichiarata inammissibile per tardività la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata oltre termine. Spese compensate per mancata difesa dell'Agenzia; dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del diritto di difesa o per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza formalmente formulata come violazione di legge è stata riqualificata dalla Corte secondo il vizio realmente dedotto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che vi faceva riferimento è stato considerato erroneamente prospettato rispetto al contenuto effettivo della censura.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento logico della decisione.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa; il compenso non percepito non concorre al reddito se il contribuente prova l'incasso successivo o la mancata percezione nell'anno oggetto di accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione deve avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la presunzione di incasso fosse giustificata dalla disciplina IVA e non fosse stata efficacemente superata dalla prova contraria.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia è stata limitata all'eventuale partecipazione alla discussione orale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata oltre il termine è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016

    La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • Cass. n. 13977 del 23/05/2019

    Richiamata in conformità al principio sulla motivazione apparente.

  • Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016

    In tema di IVA, il fatto generatore coincide con l'espletamento della prestazione fatturata e l'esigibilità con il pagamento.

  • Cass. n. 6793 del 11/03/2020

    Una volta emessa la fattura, sorge il diritto alla detrazione dell'IVA indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica se il percorso argomentativo è comunque intellegibile.
  • Nel ricorso per cassazione il giudice deve riqualificare la censura in base al suo contenuto sostanziale, prescindendo dall'erronea indicazione del numero del vizio denunciato.
  • In materia di IVA, la fattura emessa per una prestazione professionale può costituire un elemento presuntivo di pagamento, coerente con il fatto che l'esigibilità del tributo si collega al pagamento e che l'emissione della fattura è normalmente connessa a tale momento.
  • Per le imposte sui redditi di lavoro autonomo vale il principio di cassa: il compenso fatturato non concorre al reddito dell'anno se il contribuente prova che non è stato percepito entro quell'anno.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su una presunzione semplice, il contribuente può superarla fornendo prova contraria specifica della mancata percezione del corrispettivo; in difetto, la presunzione può reggere l'accertamento.
  • La comunicazione dell'udienza effettuata al domicilio eletto e ritirata dal destinatario esclude la violazione del diritto di difesa se non vi sono ulteriori elementi di irregolarità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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