Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/10/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) relative alla residua pena di anni 3, mesi 3 e giorni 20. Il ricorrente censura la valutazione applicata in relazione agli artt. 4-bis, 47 e 47-ter Ord. pen. e lamenta vizio di motivazione: sostiene che la pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis c.p. era stata espunta/espiazione avvenuta, che il comportamento intramurario era regolare, che erano presenti offerta lavorativa seria e abitazione idonea e che non sussisteva pericolo di recidiva, posto che l'unico procedimento pendente riguardava accesso abusivo a sistemi informatici.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure e ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto relativi alle misure alternative, fondati sulla necessità di una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e sul criterio di gradualità. Pur rilevando che l'ordinanza impugnata non aveva correttamente annotato l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis, la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato in concreto per la gravità dei fatti, la sussistenza di procedimento pendente per fatti analoghi e il breve percorso intramurario che non ha consentito un trattamento rieducativo sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 47, 47-ter, 50

    Queste norme disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) e richiedono una valutazione della personalità e della prognosi di reinserimento; consentono il rigetto se non sussiste una ragionevole prospettiva di completo reinserimento.

  • Ordinamento penitenziario, art. 4-bis

    Prevede cause ostative all'accesso a benefici penitenziari per reati connessi a criminalità organizzata o assimilati; la corte ne registra la rilevanza ma, anche se l'eventuale espiazione non è stata correttamente annotata, il diniego può reggersi su altri profili motivazionali.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Definisce l'associazione di tipo mafioso come reato ostativo ai benefici penitenziari; nel caso il riferimento all'ostatività è oggetto di censura ma la decisione ha rigettato il ricorso per motivi diversi e sufficienti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)

    Principio secondo cui, anche di fronte a elementi positivi di condotta, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazioni premiali per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni.

Massime di principio

  • Le misure alternative richiedono una "ragionevole prognosi" di completo reinserimento sociale; il mero comportamento positivo in carcere non garantisce automaticamente la concessione.
  • Il criterio della gradualità è centrale: benefici possono essere concessi progressivamente a fronte di un percorso rieducativo verificabile.
  • La gravità del reato e la sussistenza di procedimenti pendenti per fatti analoghi pesano fortemente nella valutazione di ammissibilità delle misure alternative.
  • La presenza di un reato ostativo (art. 4-bis/416-bis) può impedire l'accesso ai benefici, ma anche quando l'ostatività è contestata o non chiaramente annotata, il giudice può negare i benefici per altri motivi motivati e congrui.
  • Chi richiede le misure alternative deve documentare in modo concreto la disponibilità di lavoro, alloggio idoneo e un percorso intramurario sufficiente; in mancanza, il tribunale è legittimato a richiedere ulteriori prove o un periodo di osservazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.