Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/10/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) relative alla residua pena di anni 3, mesi 3 e giorni 20. Il ricorrente censura la valutazione applicata in relazione agli artt. 4-bis, 47 e 47-ter Ord. pen. e lamenta vizio di motivazione: sostiene che la pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis c.p. era stata espunta/espiazione avvenuta, che il comportamento intramurario era regolare, che erano presenti offerta lavorativa seria e abitazione idonea e che non sussisteva pericolo di recidiva, posto che l'unico procedimento pendente riguardava accesso abusivo a sistemi informatici.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure e ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto relativi alle misure alternative, fondati sulla necessità di una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e sul criterio di gradualità. Pur rilevando che l'ordinanza impugnata non aveva correttamente annotato l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis, la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato in concreto per la gravità dei fatti, la sussistenza di procedimento pendente per fatti analoghi e il breve percorso intramurario che non ha consentito un trattamento rieducativo sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 47, 47-ter, 50
Queste norme disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) e richiedono una valutazione della personalità e della prognosi di reinserimento; consentono il rigetto se non sussiste una ragionevole prospettiva di completo reinserimento.
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
Prevede cause ostative all'accesso a benefici penitenziari per reati connessi a criminalità organizzata o assimilati; la corte ne registra la rilevanza ma, anche se l'eventuale espiazione non è stata correttamente annotata, il diniego può reggersi su altri profili motivazionali.
Codice penale, art. 416-bis
Definisce l'associazione di tipo mafioso come reato ostativo ai benefici penitenziari; nel caso il riferimento all'ostatività è oggetto di censura ma la decisione ha rigettato il ricorso per motivi diversi e sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)
Principio secondo cui, anche di fronte a elementi positivi di condotta, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazioni premiali per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni.
Massime di principio
- Le misure alternative richiedono una "ragionevole prognosi" di completo reinserimento sociale; il mero comportamento positivo in carcere non garantisce automaticamente la concessione.
- Il criterio della gradualità è centrale: benefici possono essere concessi progressivamente a fronte di un percorso rieducativo verificabile.
- La gravità del reato e la sussistenza di procedimenti pendenti per fatti analoghi pesano fortemente nella valutazione di ammissibilità delle misure alternative.
- La presenza di un reato ostativo (art. 4-bis/416-bis) può impedire l'accesso ai benefici, ma anche quando l'ostatività è contestata o non chiaramente annotata, il giudice può negare i benefici per altri motivi motivati e congrui.
- Chi richiede le misure alternative deve documentare in modo concreto la disponibilità di lavoro, alloggio idoneo e un percorso intramurario sufficiente; in mancanza, il tribunale è legittimato a richiedere ulteriori prove o un periodo di osservazione.
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