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Sentenza

Sentenza n. 521/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo relativo all’istanza per lo smantellamento dell’impianto di Radio Radicale 89.300 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWITT posto in via Marchese di Montrone, n. protocollo c_a662/2022/189453, notificato alla Centro di Produzione S.p.A. in data 15.6.2022 dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata –Settore Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bari (doc.1); di ogni altro atto presupposto e/o connesso con il provvedimento sopra indicato, compresi i preavvisi di rigetto (pre-diniego), il primo registrato con protocollo n. 75244, fascicolo n. 18988-2022 notificato il 28.3.2022 (doc. 2), il secondo n. protocollo c_a662/2022/170597 notificato il 31 maggio 2022 (doc.3). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2025: per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo, Prot. 0076950 del 28.2.2025, emesso dal Comune di Bari (Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, Settore Servizi per l'Edilizia Privata, Autorizzazioni e PdC) di “Diniego definitivo a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e art. 44, comma 7 e seguenti del D.Lgs 259/2003 giusta convocazione prot. 312034 del 13/09/2024” in relazione a “Istanza presentata ai sensi dell’art 44 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., per lo smantellamento dell’impianto di “Radio Radicale” 89.300 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT S.p.A. posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828”, nonché del preavviso di mancato accoglimento prot. 412549 del 28/11/2024 emesso dal medesimo ufficio e di ogni altro atto presupposto e/o connesso con i provvedimenti sopra indicati (All.1 e All.2). - di ogni altro atto presupposto e/o connesso con il provvedimento sopra indicato.

Giustizia amministrativa202200859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di smantellamento dell’impianto di radiodiffusione sito in area urbana e contestuale trasferimento presso un sito esistente extraurbano o comunque alternativo, nonché il successivo diniego adottato all’esito della conferenza di servizi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo al trasferimento dell’impianto di Radio Radicale dalla postazione urbana di Piazza Luigi di Savoia a un sito di proprietà di un operatore infrastrutturale in via Marchese di Montrone. Il trasferimento era stato ritenuto necessario a seguito dell’ordine di demolizione della postazione originaria e per garantire la continuità delle trasmissioni, il mantenimento del bacino di utenza e l’assenza di interferenze radioelettriche. Sono stati dedotti il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede, l’erronea interpretazione delle “comprovate e documentate esigenze di servizio” richieste per derogare ai criteri regionali di localizzazione, il mancato esame delle controdeduzioni e dei pareri favorevoli di ARPA e MIMIT, l’eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza e travisamento, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’illegittimità del ricorso a un consulente tecnico esterno. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati il nuovo diniego adottato dopo una conferenza di servizi decisoria e il relativo preavviso, contestando anche l’ampliamento dei motivi ostativi, l’utilizzo di elementi relativi ai titoli ministeriali, la valutazione delle alternative localizzative di Santa Fara e Bellavista e l’omessa considerazione del valore istituzionale di Radio Radicale e degli obblighi di copertura dell’emittente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato integralmente sostituito da un nuovo provvedimento adottato dopo una rinnovata istruttoria. Ha respinto i motivi aggiunti. Il nuovo diniego non è stato ritenuto una mera reiterazione del precedente, ma l’esito di una valutazione autonoma e aggiornata; pertanto il Comune poteva considerare ulteriori profili emersi nel corso della nuova istruttoria, senza violare i doveri di collaborazione, buona fede o legittimo affidamento. I pareri di ARPA e MIMIT sono stati ritenuti limitati, rispettivamente, alla compatibilità con i limiti elettromagnetici e agli aspetti radioelettrici e interferenziali, senza vincolare il Comune nella valutazione delle esigenze di servizio e della localizzazione urbanistica. Il TAR ha affermato che il Regolamento regionale n. 14 del 2006 privilegia l’insediamento degli impianti fuori dal centro abitato e che la deroga richiede la prova rigorosa di comprovate e documentate esigenze di servizio. La ricorrente non ha dimostrato l’assoluta inidoneità delle alternative extraurbane, né l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità degli adeguamenti necessari presso il sito di Santa Fara. Le allegazioni sulle interferenze estere non erano supportate da misurazioni aggiornate o da un’analisi concreta dell’inefficacia di possibili soluzioni tecniche. È stata inoltre ritenuta non provata una significativa incidenza sui costi e sui tempi di trasferimento tale da rendere sproporzionata la localizzazione extraurbana. Il giudice ha riconosciuto al Comune un margine di discrezionalità tecnica e amministrativa nel bilanciamento tra efficienza della rete, tutela della salute, ambiente, decoro e ordinato assetto del territorio, rilevando che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi all’amministrazione in presenza di una valutazione coerente e motivata, non affetta da travisamento, illogicità o irragionevolezza. Le specificità dell’emittente e il suo rilievo istituzionale non esonerano dal rispetto della disciplina localizzativa. Le questioni formali ulteriori sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune; spese compensate nei confronti di ARPA.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona nell’ambito del riesame dell’istanza.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Costituisce la base normativa dell’istanza relativa allo smantellamento e al trasferimento dell’impianto di radiodiffusione.

  • Regolamento regionale Puglia n. 14 del 2006

    “comprovate e documentate esigenze di servizio”

    Stabilisce come regola generale la localizzazione degli impianti fuori dal centro abitato e consente la deroga soltanto quando il richiedente dimostri rigorosamente esigenze di servizio concrete e documentate.

  • l.r. Puglia n. 5 del 2002

    Raccorda la tutela dall’inquinamento elettromagnetico con le competenze comunali in materia di governo e assetto del territorio.

  • art. 21 Cost.

    Il valore informativo e istituzionale dell’emittente non prevale sulle regole di pianificazione territoriale e ambientale in assenza della prova dell’impossibilità di operare da una localizzazione extraurbana.

  • Legge n. 214 del 2024

    L’innalzamento dei limiti nazionali di esposizione ai campi elettromagnetici non incide autonomamente sulla potestà pianificatoria comunale né elimina la regola regionale di localizzazione extraurbana.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I doveri di collaborazione e buona fede non impediscono all’amministrazione, nel riesame con nuova istruttoria, di considerare ulteriori profili emersi nel corso del procedimento.

Massime di principio

  • Quando un nuovo provvedimento amministrativo sostituisce integralmente quello originariamente impugnato ed è adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, il ricorso contro l’atto precedente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la legittimità della nuova determinazione deve essere valutata attraverso motivi aggiunti.
  • La deroga a una regola regionale di localizzazione degli impianti di radiodiffusione fuori dal centro abitato richiede la prova rigorosa, tecnica e aggiornata dell’assoluta inidoneità delle alternative extraurbane concretamente individuate dall’amministrazione; non è sufficiente dimostrare la maggiore utilità o convenienza del sito urbano.
  • I pareri favorevoli di ARPA e dell’autorità ministeriale competente, se limitati rispettivamente alla compatibilità elettromagnetica e agli aspetti radioelettrici o interferenziali, non costituiscono un titolo abilitativo automatico e non vincolano il Comune nella valutazione delle esigenze di servizio, della pianificazione territoriale, del decoro e dell’impatto complessivo dell’impianto.
  • La necessità di adeguamenti tecnologici, modifiche infrastrutturali o costi di trasferimento non dimostrati come eccezionali e sproporzionati rientra nel normale rischio d’impresa e non integra, di per sé, una comprovata esigenza di servizio idonea a giustificare la permanenza dell’impianto nel centro abitato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche e discrezionali dell’amministrazione resta circoscritto ai casi di travisamento, illogicità, irragionevolezza o carenza motivazionale; non può sostituire la valutazione comunale quando essa sia coerente, motivata e diretta al bilanciamento tra efficienza della rete, salute, ambiente, decoro e ordinato assetto del territorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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