Cassazione Civile, Ordinanza n. 24627/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2004, emesso perché l'Ufficio ha ritenuto soggetti a IVA i vantaggi economici ricevuti dalla società contribuente da un fornitore, formalmente indicati come premi o sconti sugli acquisti, ma considerati corrispettivo di un servizio promozionale reso dalla contribuente consistente nel mantenimento di un determinato assortimento dei prodotti del fornitore. La CTR aveva confermato la ripresa ritenendo, sulla base degli accordi tra la società, una centrale acquisti e il fornitore, che vi fosse una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1350 e 2643 c.c. per avere la CTR ritenuto necessario un accordo scritto e pubblicizzato tra la società e la centrale acquisti; 2) violazione dell'art. 3 d.P.R. 633/1972 per avere qualificato il rapporto come prestazione di servizi anziché come semplice riconoscimento di sconti/premi d'acquisto; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione della volontà contrattuale; 4) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 per avere ritenuto imponibile anche la nota di credito emessa dalla contribuente in relazione ai premi/sconti ottenuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché indirizzato contro un passaggio argomentativo non decisivo della sentenza impugnata, non contro la ratio decidendi; la CTR non aveva affermato un obbligo di forma scritta e pubblicità, ma aveva solo tratto un argomento probatorio dalla mancanza di tali elementi. Ha reputato inammissibili anche gli altri motivi, perché miravano a sovrapporre una diversa lettura degli accordi e della nota di credito a quella compiuta dal giudice di merito, senza adeguata specificità e senza trascrivere gli atti rilevanti. La Corte ha quindi confermato la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza di un obbligo di forma scritta per l'accordo commerciale; la Corte non ne ricava una regola decisiva, limitandosi a rilevare l'inconferenza della censura rispetto alla ratio della sentenza di merito.
art. 2643 c.c.
richiamato dal ricorrente sul tema della pubblicità immobiliare; la Corte lo considera non pertinente alla ratio decidendi della controversia.
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come prestazione di servizi; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione perché censura inammissibile per difetto di specificità e per mera contrapposizione interpretativa.
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli accordi spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o motivazione radicalmente inadeguata.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per contestare l'imponibilità della nota di credito; la Corte dichiara la censura inammissibile perché volta a ottenere una nuova lettura degli atti e priva della necessaria specificità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato nei giudizi di impugnazione proposti dopo il 30 gennaio 2013 e definiti con rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi contrattuali è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente carente; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti e delle clausole.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando colpisce un passaggio motivazionale non decisivo e non la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che contesta la qualificazione giuridica di un rapporto deve essere specifica e accompagnata dalla trascrizione o precisa indicazione degli atti rilevanti; in mancanza, e se si risolve in una diversa lettura del materiale contrattuale, è inammissibile.
- Ai fini IVA, la qualificazione di un'attribuzione economica come sconto o premio non dipende dal nomen iuris usato dalle parti, ma dalla effettiva funzione economico-giuridica dell'accordo e dalla natura del corrispettivo per la prestazione resa.
- La Corte può confermare il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso per cassazione, proposto nel periodo rilevante, viene rigettato.
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