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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 386/2025 del Tribunale di Rimini del 28.10.2025.

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 386/2025 del 28 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 386/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato il 1° dicembre 2025 e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali. Il Ministero, intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire è passata in giudicato e che permane l'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per le spese, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato; è stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    L'azione di ottemperanza consente di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, considerando quanto già eventualmente corrisposto.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione inadempiente su istanza della parte e decorso inutilmente il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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