Cassazione Penale, Ordinanza n. 39207/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso era diretto contro il giudizio di responsabilità, ma l'ordinanza rileva che il motivo era del tutto generico, poiché non veniva dedotto alcunché a sostegno delle censure; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità penale per un reato previsto da questa disposizione in materia di stupefacenti; il contenuto specifico della contestazione non è ulteriormente desumibile dal testo.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: un motivo meramente assertivo o privo di concreta deduzione è generico e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere applicata una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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