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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18889/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano la conferma delle condanne pronunciate in rito abbreviato: Radu impugnava la qualificazione come furto in abitazione (capo 22) nonché la valutazione probatoria circa il rinvenimento della refurtiva e la sua riconducibilità alle pertinenze dell'abitazione della persona offesa; deduceva travisamento della prova, mancanza di motivazione e vizio nella lettura del verbale di perquisizione (oggetti rinvenuti in area del campo nomadi e non chiaramente in pertinenze). Satta contestava la conferma delle condanne relative ai capi 19) e 20), sostenendo che non vi fosse prova della forzatura della serratura, che le cose sottratte e le somme non fossero come indicate in sentenza e che il presunto tentativo di ulteriore furto fosse rimasto nelle intenzioni, non avendo prova del concreto coinvolgimento del ricorrente.

La decisione

Per Radu: il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a Radu Vlastimir e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, rilevando un travisamento della prova e carenza di motivazione quanto alla qualificazione come furto in abitazione (mancata verifica del rapporto di pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. e non adeguata considerazione della querela) e errore nella lettura del verbale di perquisizione (refurtiva rinvenuta in un terreno retrostante il campo nomadi, non specificata come pertinenza dell'abitazione). Per Satta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per non aver confutato la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha condannato Satta al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma delinea il reato di furto in abitazione o nelle sue pertinenze; la Corte ha richiamato che per applicare questa aggravante occorre accertare in fatto che il luogo fosse abitazione o che il luogo fosse pertinenza dell'abitazione, non potendo desumerlo meccanicamente dalla non apertura al pubblico

  • art. 817 cod. civ.

    Richiamato come criterio per definire la pertinenzialità: le pertinenze sono cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di altro bene secondo una destinazione impressa dal proprietario; la valutazione di pertinenzialità è elemento fattuale che il giudice deve esaminare

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/6/2017 n.103)

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato Satta al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Fornisce coordinate per l'assimilazione di luoghi di lavoro a luoghi di privata dimora: rilevano le caratteristiche del luogo (es. compimento di atti della vita privata in modo riservato e limitazione accesso a terzi); la Cassazione ha richiamato tale principio per criticare la motivazione della Corte territoriale che si era limitata a dire che il magazzino non era aperto al pubblico

Massime di principio

  • Per qualificare un furto come commesso in "abitazione" o nelle sue "pertinenze" è necessario che il giudice accerti il rapporto di pertinenzialità ex art. 817 c.c.; la sola assenza di apertura al pubblico non è sufficiente
  • Una querela che elenca complessivamente la refurtiva senza distinguere tempi e luoghi dei diversi furti non può automaticamente provare che tutti gli oggetti siano stati sottratti nella stessa occasione: il giudice deve valutare specificamente la corrispondenza tra tempi, luoghi e beni
  • I verbali di perquisizione devono essere interpretati con precisione: il luogo del rinvenimento della refurtiva (es. terreno retrostante, cumulo di rifiuti) non può essere ingenuamente ricondotto a "pertinenza" senza elementi fattuali che lo dimostrino
  • Un travisamento dei fatti o una lettura errata di atti processuali rilevanti (querela, verbale di perquisizione) determina l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio quando l'errore incide sulla qualificazione giuridica del fatto
  • I motivi di cassazione generici o che non affrontano la motivazione dei giudici di merito espongono il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e ammende)
  • Intercettazioni e conversazioni sospette devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo: sospetti o accenni non sostituiscono prove dirette della condotta o della sua localizzazione

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