Cassazione Civile, Ordinanza n. 04236/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente per il pagamento di canoni scaduti e insoluti, nonché di quelli a scadere, relativi a un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto. Il bene era stato restituito e successivamente rivenduto dalla concedente. In primo grado il decreto era stato revocato e il giudice aveva rideterminato le somme dovute valorizzando, al posto del prezzo di rivendita, il valore di mercato del bene accertato con consulenza tecnica, ritenendo che la vendita fosse avvenuta a un prezzo sensibilmente inferiore e senza adeguate iniziative di ricollocazione. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo applicabile il regime del leasing traslativo anteriore alla legge n. 124 del 2017, quindi l'art. 1526 c.c. in via analogica, con validità della clausola penale che prevedeva l'acquisizione dei canoni e la detrazione del ricavato dalla rivendita. Il ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso d'ufficio su una questione che sarebbe stata deducibile solo dalla controparte, negando la restituzione dei canoni ex art. 1526, comma 1, c.c. e applicando invece la clausola penale del comma 2; violazione dell'art. 1526, comma 1, c.c. per avere ritenuto valida una clausola penale che, secondo il ricorrente, era invalida perché non imponeva vendita a valore di mercato, trasparenza, rendiconto, riversamento dell'eccedenza e corretta imputazione del ricavato; violazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 116 c.p.c. per avere addossato all'utilizzatore l'onere di provare l'incongruità del prezzo di rivendita rispetto al valore di mercato, nonostante la stima peritale indicasse un valore superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della legge n. 124 del 2017 non è retroattiva e, per i contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore, resta applicabile la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Ha poi ribadito che, in tale ambito, il risarcimento del danno del concedente può essere predeterminato con clausola penale lecita, purché non manifestamente eccessiva e letta secondo buona fede ex art. 1375 c.c., così da evitare indebite locupletazioni. Nel caso concreto, essendo il bene stato effettivamente rivenduto, il prezzo di rivendita costituiva il parametro da detrarre dalle somme dovute al concedente; la stima peritale del valore di mercato non bastava da sola a sovvertire quel dato, perché spettava all'utilizzatore allegare e dimostrare che la vendita fosse stata effettuata in modo non diligente o abusivo. Inoltre, la Corte ha valorizzato il fatto che la società concedente aveva chiesto all'utilizzatore di indicare eventuali offerte di acquisto di terzi e che non vi era stata risposta. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione o decisione d'ufficio su questione riservata alla parte; la censura è stata ritenuta infondata perché la clausola penale era stata comunque introdotta nel thema decidendum.
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di legittimità dedotto insieme alla violazione di legge, ma i motivi sono stati comunque ritenuti infondati.
art. 1526, primo comma, c.c.
norma richiamata dal ricorrente per sostenere la restituzione dei canoni; la Corte ha ribadito che, nei leasing traslativi anteriori alla legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente ma con la disciplina del comma 2 per la clausola penale.
art. 1458 c.c.
evocato dal ricorrente quale disciplina generale della risoluzione; la Corte ha ritenuto invece applicabile la disciplina speciale/analogica dell'art. 1526 c.c.
art. 1526, secondo comma, c.c.
consente la clausola penale nel leasing traslativo e, se manifestamente eccessiva, la riduzione equitativa da parte del giudice anche d'ufficio nei limiti delle preclusioni processuali.
art. 1382 c.c.
richiamato per qualificare il patto come clausola penale con funzione di predeterminazione del danno.
art. 1384 c.c.
utilizzato come parametro generale del potere del giudice di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva.
art. 1375 c.c.
la clausola penale, ove non faccia espresso riferimento a valori di mercato, va letta alla luce della buona fede contrattuale.
art. 72-quater l. fall.
ritenuto non applicabile ai soggetti in bonis; la disciplina concorsuale non si estende analogicamente al caso esaminato.
L. 124/2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.
L. 124/2017, commi 138 e 139
richiamati come disciplina generale successiva, ma non applicabile ratione temporis al contratto in esame.
L. 208/2015
citata come fonte non applicabile alla fattispecie perché successiva ai fatti di causa.
art. 2697 c.c.
il riparto dell'onere probatorio imponeva all'utilizzatore di provare la non diligente o abusiva vendita del bene, una volta avvenuta la rivendita.
art. 61 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. nella censura sul valore della consulenza tecnica e sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento di merito.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c., non la nuova disciplina legislativa sopravvenuta né la disciplina concorsuale dell'art. 72-quater l. fall. se le parti sono in bonis.
- Nel leasing traslativo è lecita la clausola penale che attribuisca al concedente i canoni riscossi, purché sia prevista la detrazione di quanto ricavato dalla rivendita del bene e il patto non determini un indebito arricchimento del concedente; se la penale è manifestamente eccessiva, il giudice può ridurla equitativamente.
- Se il bene concesso in leasing è stato effettivamente rivenduto, il prezzo concretamente incassato costituisce il parametro ordinario di detrazione; il diverso valore di mercato stimato assume rilievo solo se l'utilizzatore dimostra che la vendita è avvenuta senza diligenza o in modo abusivo, alterando la corretta realizzazione del bene.
- La clausola penale nel leasing traslativo va interpretata secondo buona fede contrattuale, anche quando non richiami espressamente la vendita a valori di mercato, così da conservarne la funzione di equilibrio tra l'interesse del concedente e quello dell'utilizzatore.
- Una volta provata la rivendita del bene da parte del concedente, incombe sull'utilizzatore che contesti il prezzo di realizzo l'onere di allegare e dimostrare specifici profili di incongruità o di abuso della liquidazione; la mera stima peritale di un valore superiore non è, da sola, sufficiente a superare il dato del prezzo effettivamente realizzato.
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