Sentenza n. 434/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Roma, con riferimento alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico, presentata in data 16.05.2024, avente codice Assicurata n. 05599098687-5, nonché, di ogni atto precedente, presupposto, preparatorio, o, comunque, connesso, con espressa riserva di impugnazione di altri, e, diversi provvedimenti, con i motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il procedimento amministrativo era stato concluso dall'amministrazione e, peraltro, in senso favorevole al ricorrente. La definizione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione della vicenda.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento della Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico presentata il 16 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'obbligo della Questura di Roma di provvedere con un provvedimento espresso sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato di avere concluso il procedimento e che il titolo autorizzativo, favorevolmente rilasciato, avrebbe potuto essere ritirato presso il Commissariato competente decorsi quaranta giorni dalla comunicazione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L'azione contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento oggetto della domanda; nel caso concreto, la conclusione è avvenuta in senso favorevole all'istante.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la conclusione del procedimento nelle more del processo fa venir meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta conclusione del procedimento è idonea a determinare l'improcedibilità dell'azione contro il silenzio anche quando l'amministrazione abbia adottato un provvedimento favorevole alla parte ricorrente.
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