Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21790/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava il riconoscimento, da parte della Corte di appello de L'Aquila, dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. (tenuità del danno) nella ricettazione e nell'uso illecito di carta di credito, ritenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo l'ammontare modesto delle transazioni effettivamente commesse senza considerare il danno potenziale derivante dalla ricettazione di una carta di credito, strumento potenzialmente utilizzabile per un numero indefinito di operazioni. Inoltre il difensore dell'imputato aveva impugnato la sentenza per presunta violazione di legge e vizi di motivazione relativi alla prova della mancata partecipazione dell'imputato al reato presupposto e alla valutazione del compendio dichiarativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato: ha affermato che, per beni/idonei all'utilizzo seriale (es. carte di credito, assegni in bianco, moduli di identità), non è valutabile la tenuità del danno solo sul valore materiale del supporto, bensì va considerato il danno potenziale derivante dalla loro utilizzabilità; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sulla sanzione. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità di Della Marchesina Cristian. Il ricorso del difensore dell'imputato è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione di vizi logici manifesti nella motivazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità non è configurabile quando l'oggetto della ricettazione è suscettibile di un danno potenziale non determinabile (es. carte di credito), per cui non può essere valutata la tenuità limitandosi al valore materiale o alle poche transazioni effettive

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza come normativa il cui beneficio non è applicabile quando il bene ha valore potenziale non determinabile (analoga considerazione alla lettura dell'art. 648 comma 2)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • D.L. n. 137/2020

    Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto, modalità seguita nel procedimento in esame

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015 (Di Cecca); Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 18/12/2019 (Mahmoud)

    Precedenti che escludono l'applicabilità dell'attenuante di tenuità per la ricettazione di strumenti il cui valore è nella potenziale utilizzabilità (assegni in bianco, moduli d'identità); la ratio è estesa alla ricettazione di carte di credito

Massime di principio

  • Quando l'oggetto della ricettazione è uno strumento idoneo a causare un danno seriale (carte di credito, assegni in bianco, moduli d'identità), la tenuità del danno non può essere valutata esclusivamente sull'ammontare delle transazioni effettivamente compiute: va considerato il danno potenziale derivante dalla sua utilizzabilità
  • La Corte di Cassazione è propensa ad annullare decisioni che riconoscano attenuanti di tenuità basandosi solo sul valore materiale o sulle transazioni limitate, se il bene ha potenzialità di uso ripetuto e non determinabile
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: le doglianze che propongono una diversa valutazione delle prove o della persuasività non sono ammissibili, salvo che sussistano vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà gravi
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per impugnare il riconoscimento di attenuanti di tenuità nei reati contro il patrimonio, è efficace richiamare precedenti che valorizzano il danno potenziale e la pericolosità dell'utilizzo seriale dello strumento ricettato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.