Sentenza del 21/07/2023 n. 21885 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia su accertamento e sanzioni doganali per presunta origine errata di merci importate; centrale la questione della prescrizione dei diritti doganali e se il termine triennale fosse stato interrotto da una denuncia penale. LAgenzia aveva sostenuto linterruzione per la presunta trasmissione di notizia criminis, mentre Sirio contestava che la denuncia non fosse stata effettivamente inoltrata allAutorità Giudiziaria entro il termine prescrizionale. In cassazione il secondo motivo di Sirio denunciava la violazione del Reg. CEE 2913/1992 art.221 e del TULD (D.P.R. 43/1973 art.84) nella parte in cui era necessario che la denunzia fosse effettivamente trasmessa nellambito del termine; la Corte aveva inizialmente rigettato tale motivo per difetto di specificità. Sirio ha quindi proposto ricorso per revocazione sostenendo lerrore di fatto della Corte nella valutazione della specificità del motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo sussistente lerrore di fatto relativo al mancato riconoscimento della specificazione, ha revocato lordinanza n.34254/2019 e ha accolto il secondo motivo del ricorso di Sirio. In conseguenza la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.5018/7/2017 e stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma processuale invocata come base per il ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile e ha ammesso la revocazione per errore percettivo.
art. 395 c.p.c. n.4
Richiamata come ulteriore disciplina procedurale collegata alla revocazione per falsa percezione dei fatti nella pronuncia impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n.3
Motivo di cassazione riferito alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il secondo motivo di cassazione di Sirio era fondato su tale base normativa ma inizialmente ritenuto non autosufficiente.
Regolamento CEE 2913/1992, art. 221 (CDC)
Interpretato insieme alla normativa nazionale nel senso che linterruzione del termine prescrizionale per dazi richiede la trasmissione della notizia criminis allAutorità Giudiziaria entro il termine, e non puo derivare dalla sola qualificazione astratta della fattispecie come reato.
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (TULD)
Interpretata coerentemente con il diritto unionale: la norma non autorizza linterruzione del termine prescrizionale con una mera qualificazione astratta; e necessaria la concreta denuncia trasmessa tempestivamente.
Giurisprudenza della Corte (Sez.5, Ordinanza n.4639/2020 e Sentenza n.22748/2019)
Richiamata come orientamento consolidato secondo cui lazione di recupero per dazi oltre il termine triennale e ammessa solo se la notizia criminis sia stata trasmessa allAutorità giudiziaria nel corso del termine prescrizionale; l'esito del procedimento penale e indifferente, ma la tempestività della trasmissione e decisiva.
Massime di principio
- Per linterruzione del termine prescrizionale dei diritti doganali non basta la qualificazione astratta della condotta come reato: e necessaria la concreta trasmissione della notizia criminis allAutorità Giudiziaria entro il termine triennale.
- Spetta allamministrazione fiscale/lagenzia l'onere di dimostrare che la denuncia penale sia stata effettivamente inoltrata nei termini; la prova di tale inoltro e una questione fattuale decisiva.
- Se nel giudizio di merito la contestazione circa linvio della denuncia e stata sollevata, il giudice di appello non puo fondare linterruzione della prescrizione su una mera ricostruzione astratta: diversamente commette error in judicando che incide sul diritto.
- L'errore di fatto della Corte costituito da una viziosa percezione della specificità o della presenza nei motivi delle questioni puo giustificare la revocazione dellordinanza ex art. 391-bis c.p.c.
- In casi simili, se non emerge prova certa dellinoltro della denunzia entro il termine, il giudice dovrebbe dichiarare la prescrizione e respingere il recupero dei dazi e le sanzioni conseguenti.
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