Sentenza n. 12299/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dal -OMISSIS-; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e agli atti ministeriali e dell'USR relativi ai requisiti e alle modalità procedimentali per il riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto ricorrente ha contestato il diniego della parità scolastica e gli atti normativi e amministrativi presupposti deducendo: l'illegittimità dei D.M. n. 267/2007 e n. 83/2008 nella parte in cui richiedono che i requisiti siano posseduti e documentati al 31 marzo, anziché poter essere autocertificati e verificati durante l'anno scolastico; la violazione della legge n. 62/2000 per avere l'Amministrazione richiesto documentazione ritenuta ulteriore, relativa al progetto educativo, all'offerta formativa, ai locali, alle attrezzature, agli alunni e agli studenti con disabilità; la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il diniego non avrebbe adeguatamente considerato le controdeduzioni e la documentazione prodotta; l'insussistenza delle criticità contestate, asseritamente superate mediante la sostituzione del legale rappresentante, la correzione dei moduli, la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, la produzione di visure e documenti relativi ai locali, all'agibilità, alla sicurezza, agli impianti, alla prevenzione incendi, alla didattica e alle strutture scolastiche. L'Amministrazione ha opposto che l'istruttoria ispettiva aveva evidenziato gravi carenze strutturali, documentali e funzionali, oltre alla mancanza dei requisiti morali del legale rappresentante; che il preavviso di rigetto aveva consentito all'istituto di regolarizzare la posizione; che le integrazioni erano rimaste parziali e insufficienti; che numerosi documenti erano stati prodotti soltanto in giudizio e non potevano sanare retroattivamente la situazione esistente al momento della decisione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la previsione secondo cui l'istituto richiedente deve essere già dotato, al 31 marzo, dei requisiti e dei presupposti necessari per operare nell'anno scolastico successivo. Tale termine risponde alle esigenze di tutela degli studenti, di organizzazione dei controlli amministrativi e di tempestiva conoscibilità dell'eventuale riconoscimento della parità. L'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale e consentire la regolarizzazione delle carenze documentali, ma tale possibilità non può trasformarsi nella possibilità di acquisire soltanto dopo la contestazione requisiti sostanziali inesistenti al momento della domanda, né può svuotare l'onere di allegazione gravante sull'istante. Il TAR ha escluso che la documentazione richiesta dai D.M. n. 267/2007 e n. 83/2008 costituisca un aggravamento illegittimo, trattandosi di elementi necessari per verificare i requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, inclusi quelli relativi a locali, strutture, sicurezza, organizzazione e attività didattica. Ha ritenuto rispettato l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l'USR aveva indicato le carenze e concesso un termine per controdeduzioni e integrazioni, valutando poi la documentazione ricevuta. Le criticità risultavano tuttavia ancora presenti: carenze strutturali e documentali, mancata dimostrazione dell'idoneità dei locali, irregolarità relative alla disponibilità e alla destinazione d'uso degli immobili, documentazione incompleta sulla sicurezza e sugli impianti, incongruenze negli indirizzi e nelle classi attivate e carenze relative alla gestione e ai requisiti morali. La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non poteva sanare ex post la carenza dei requisiti al momento della decisione e non poteva essere utilizzata per sostituire il contraddittorio amministrativo. Il provvedimento è stato inoltre qualificato come plurimotivato: ciascuna autonoma ragione sufficiente a sorreggerlo avrebbe comunque impedito l'annullamento per l'eventuale illegittimità di una sola motivazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale della disciplina della parità scolastica e dell'inserimento delle scuole non statali nel sistema nazionale di istruzione.
art. 1, commi 4, 5 e 6, l. 10 marzo 2000, n. 62
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei requisiti indicati, si impegnano a dare attuazione agli obblighi previsti; il Ministero accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti.
La scuola richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e didattici; il Ministero è competente ad accertarne il possesso originario e la permanenza.
D.M. 29 novembre 2007, n. 267
Disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica, compreso l'onere di allegazione della documentazione rilevante.
D.M. n. 83/2008
Definisce le linee guida attuative e specifica la documentazione necessaria per consentire la verifica oggettiva dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'Amministrazione di comunicare i motivi ostativi e di consentire all'istante di presentare osservazioni e integrazioni; nel caso concreto tale contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
art. 4 D.M. n. 83/2008
Compete all'Ufficio Scolastico Regionale la verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dall'ente gestore.
Attribuisce all'USR il compito di verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata ai fini della parità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta la sospensione degli atti né attribuisce il bene della vita richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della parità scolastica, l'istituto richiedente deve possedere già alla data prevista per la presentazione della domanda tutti i requisiti strutturali, organizzativi, didattici e morali necessari per operare nell'anno scolastico successivo; non è possibile autocertificare requisiti sostanzialmente inesistenti e acquisirli soltanto dopo la contestazione amministrativa.
- Il termine del 31 marzo per la disponibilità e documentazione dei requisiti della scuola richiedente è funzionale alla tutela degli studenti, alla programmazione dell'anno scolastico e allo svolgimento tempestivo dei controlli dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale e consentire, anche mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, la regolarizzazione delle carenze documentali; tale facoltà non consente però di sostituire integralmente l'onere di allegazione dell'istante né di sanare retroattivamente requisiti sostanziali inesistenti al momento della domanda o della decisione.
- La documentazione richiesta dalle linee guida ministeriali è legittima quando serve a dimostrare, mediante elementi verificabili, i requisiti già previsti dalla legge per la parità scolastica, senza introdurre requisiti sostanziali nuovi.
- La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non può sanare ex post la carenza dei presupposti dell'atto amministrativo, quando non sia stata sottoposta all'Amministrazione nel procedimento e non dimostri che i requisiti esistevano già al momento rilevante.
- Un provvedimento amministrativo fondato su più autonome ragioni è legittimamente sorretto anche qualora una di esse sia eventualmente censurabile, se le altre motivazioni restano idonee, ciascuna autonomamente, a giustificare la decisione.
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