Cassazione Penale, Sentenza n. 31019/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza di merito per due motivi principali: 1) errore nella dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), in quanto i fatti risalgono al 2013 e 2014 e vanno valutati secondo il regime aumentato della prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. L. 14 settembre 2011 n. 148), che aumenta la durata della prescrizione di 1/3; 2) errore nella revoca della confisca del denaro in violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che dispone la confisca obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti per reati tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha rilevato che, dopo la novella dell'art. 17, comma 1-bis, i reati contestati si prescrivono in dieci anni (con scadenze indicate nel provvedimento al 30/09/2023 e 30/09/2024) e che la revoca della confisca era errata in quanto la confisca è sanzione obbligatoria nei casi previsti dall'art. 12-bis. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia affinché valuti la responsabilità dell'imputato e i presupposti della confisca.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che individua il reato tributario contestato all'imputato; è il fatto materialmente oggetto del procedimento
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 2, comma 36, d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148)
La Corte ha interpretato questa disposizione come applicabile ai fatti del 2013-2014, comportando un aumento di 1/3 del termine di prescrizione e portando la durata della prescrizione a dieci anni per i reati in questione
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La norma prevede la confisca obbligatoria per i reati tributari in caso di condanna o di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti; la revoca automatica della confisca per effetto della dichiarazione di prescrizione è risultata erronea senza previa valutazione dei presupposti
d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148
art. 2, comma 36 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148
Atto normativo che ha introdotto la modifica all'art. 17 del d.lgs. 74/2000; la Corte ne ha ritenuto applicabile l'effetto temporale ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore
Massime di principio
- Quando intervenute modifiche legislative aumentano la durata della prescrizione (es. art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000), occorre verificare la lex temporis e applicare il nuovo regime ai fatti per i quali l'ambito temporale ricade nella portata della novellazione
- La revoca della confisca non può esser disposta automaticamente senza valutare se, in caso di condanna o di applicazione della pena per accordo, sussista l'obbligo di confisca previsto dall'art. 12-bis; il giudice deve accertare i presupposti prima di revocare misure patrimoniali
- Il pubblico ministero può impugnare decisioni di estinzione per prescrizione quando ritenga errata la valutazione del termine prescrizionale; la Cassazione può annullare e rinviare per una nuova valutazione della responsabilità e delle conseguenze patrimoniali
- In presenza di termini di prescrizione prossimi alla scadenza è fondamentale il calcolo preciso della decorrenza e delle cause di sospensione/interruzione, e valutare tempestivamente eventuali iniziative difensive o cautelari
- Nelle impugnazioni relative alla prescrizione è necessario verificare le disposizioni transitorie delle leggi modificative per stabilire se e come l'aumento del termine si applica ai fatti contestati
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