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Sentenza

Sentenza del 22/05/2023 n. 14077 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia notificava ad A.A. un avviso di accertamento per l'anno 2008 per maggiori imposte (Irpef, Iva, Irap) e contributi previdenziali, sostenendo che l'affittuario B.B. aveva corrisposto canoni molto superiori rispetto ai 24.000 EUR annui pattuiti e che A.A. non aveva dichiarato tali eccedenze; l'accertamento si basava su un Processo Verbale di Costatazione della Guardia di Finanza, dichiarazioni di terzi, trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate dall'affittuario e rinvenimento di contante in cassaforte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso di A.A. ritenendo che le conversazioni registrate dall'affittuario potessero costituire elementi indiziari utilizzabili in sede tributaria (non qualificandole come intercettazioni penalistiche) e che l'appello avesse motivato adeguatamente la valutazione della pluralità di indizi. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo relativo alla giurisdizione sui contributi previdenziali: ha cassato senza rinvio la parte della decisione concernente i contributi previdenziali perché la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) e non del giudice tributario. Il ricorso è dunque respinto per il resto; il ricorrente è condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Norma processuale tributaria richiamata nelle censure di nullità e vizio di motivazione; la Corte valuta se l'appello abbia rispettato gli obblighi motivazionali e l'istruttoria richiesti.

  • artt. 114 e 116 c.p.c.

    Richiamati in sede di censura sul contraddittorio e motivazione; utilizzati per valutare la regolarità del procedimento e delle decisioni di merito.

  • D.Lgs. n. 547 del 1992, art. 7, comma 4

    Richiamato tra le norme processuali contestate relativamente all'utilizzabilità di atti e acquisizioni procedurali nel giudizio tributario.

  • artt. 268 e 270 c.p.p.; art. 220 disp. att. c.p.p.; artt. 2 e 654 c.p.p.

    Richiamati nella discussione sull'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale e sui limiti dell'utilizzabilità delle acquisizioni operate dalla polizia giudiziaria: la Corte ribadisce che elementi raccolti dalla Guardia di Finanza possono essere utilizzati in sede tributaria anche se raccolti senza le formalità penalistiche.

  • Costituzione, art. 15

    Richiamata nelle censure generali sulla tutela della riservatezza e sulle intercettazioni, ma la Corte non ha ritenuto violata la garanzia nella valutazione degli indizi.

  • art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c.; art. 382 c.p.c., comma 3

    Richiamati in rapporto ai vizi di motivazione e alle conseguenze della cassazione: la Corte ha cassato senza rinvio per la questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3.

  • D.Lgs. n. 26/1999, art. 24

    Norma sul riordino della riscossione mediante ruolo che conferma la competenza del giudice ordinario (lavoro) per le controversie sui contributi previdenziali; principio decisivo per accogliere il quinto motivo.

  • artt. 2697, 2717 e 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che gli indizi prodotti fossero sufficienti a sostenere la presunzione tributaria nel complesso, eccetto la questione di giurisdizione.

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429 e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    Richiamati dalla giurisprudenza citata dalla Corte per confermare il principio che elementi acquisiti nella fase ispettiva possono alimentare l'accertamento tributario anche se raccolti senza le formalità penalistiche.

Massime di principio

  • Elementi raccolti dalla Guardia di Finanza senza le formalità proprie del procedimento penale non sono automaticamente inutilizzabili in sede tributaria: il procedimento tributario è autonomo e può valorizzare tali elementi come indizi
  • Registrazioni o captazioni effettuate da una parte privata (es. l'affittuario) non sono necessariamente "intercettazioni" penalistiche e possono essere utilizzate come elemento indiziario in sede tributaria, purché valutate congiuntamente ad altri elementi
  • La prova presuntiva in materia tributaria deve essere valutata nel suo complesso: più elementi indiziari convergenti possono costituire base sufficiente a confermare un accertamento, ma il giudice deve motivare la valutazione con riferimento a gravità, precisione e concordanza degli indizi
  • Le questioni relative a contributi previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) e non del giudice tributario: se l'atto impugnato riguarda anche contributi previdenziali, la parte relativa alla pretesa contributiva non è devoluta al giudice tributario
  • La Cassazione può cassare senza rinvio la parte della decisione che versa su materia di competenza di altro giudice (es. contributi previdenziali), rimandando alla corretta giurisdizione la prosecuzione della controversia

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