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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6387/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riformato in parte la sentenza di primo grado riqualificando la condotta del 1 giugno 2017 in bancarotta preferenziale. I principali motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione su elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, sostenendo che Zamparelli avesse agito per evitare il fallimento e non con dolo di favorire la creditrice Sport Fashion (con riferimento a presunti versamenti propri e fatti distaccati a favore della società per oltre €58.000); 2) violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione per non aver ridotto la pena dopo la riqualificazione in reato meno grave; 3) analoghe censure sulla dosimetria della pena e mancata motivazione adeguata per la conferma della pena di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito secondo cui la società era in evidente stato di decozione e non vi era plausibile possibilità di evitare il fallimento; ha richiamato la giurisprudenza che consente di incriminare la compensazione volontaria se effettuata in stato di insolvenza per favorire alcuni creditori a danno di altri. Ha altresì dichiarato infondate le censure sulla mancata riduzione della pena, avendo la Corte territoriale correttamente valutato la prevalenza delle attenuanti e l'impossibilità di ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    La compensazione volontaria, se realizzata durante la fase di insolvenza e finalizzata a favorire alcuni creditori a danno di altri, può integrare il reato di bancarotta preferenziale.

  • art. 1252 cod. civ.

    Riconosce la possibilità di compensazione delle obbligazioni tra parti, ma tale meccanismo non esclude la rilevanza penale se usato in situazione di insolvenza per preferire un creditore.

  • art. 56 legge fallimentare

    Prevede forme di compensazione previste dalla disciplina fallimentare; tuttavia, l'accordo può costituire bancarotta preferenziale se realizzato in insolvenza con finalità di preferenza.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Riferimento alla circostanza aggravante per pluralità di fatti di bancarotta; la Corte ha valutato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a tale aggravante nella dosimetria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti necessari per l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (richiamato)

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti in determinate condizioni, applicata al procedimento.

  • art. 616 c.p.p. (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione o la consegna di beni da parte del debitore durante la fase di insolvenza può integrare il reato di bancarotta preferenziale se è orientata a favorire un creditore a danno degli altri; il carattere volontario non esclude l'antigiuridicità se manca la plausibile possibilità di evitare il fallimento.
  • La prova di apporti finanziari da parte dell'amministratore o dei soci (es. versamenti di denaro) deve essere documentata e provata concretamente per poter influire sulla valutazione della possibilità di evitare il fallimento; mere deduzioni non sono sufficienti.
  • Il movente volto a ‘neutralizzare’ azioni penali da parte di un creditore non esclude il dolo specifico della preferenza: il fine ulteriore non è incompatibile con l'intenzione di favorire un creditore.
  • Se la Corte d'appello riqualifica in reato meno grave, in assenza di elementi nuovi che giustifichino una diversa dosimetria, la pena dovrebbe essere rideterminata in senso favorevole al ricorrente salvo che sussistano ragioni motivate ostative; censure generiche in Cassazione sono spesso inammissibili.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la mancanza di una motivazione precisa e documentata sulle circostanze fattuali e probatorie rende il ricorso vulnerabile e può portare all'inammissibilità con condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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