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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per l'anno 2000. Gli otto motivi riguardavano, tra l'altro, la validità della procura conferita al difensore del Comune, la regolarità della notifica dell'appello, una presunta doppia imposizione, l'utilizzabilità in appello di documenti relativi agli sgravi concessi ad altra società, l'omessa motivazione, la proroga tacita di una convenzione fiscale, il legittimo affidamento e la pretesa cessazione della materia del contendere a seguito della riduzione dell'importo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la procura del difensore del Comune, sanata dalla costituzione della contribuente l'eventuale irregolarità della notifica, esclusa la configurabilità di una doppia imposizione e ammissibile la produzione in appello di documenti nel processo tributario. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omessa motivazione, alla proroga della convenzione e alla violazione del principio di affidamento, per difetti di autosufficienza o per errata individuazione del vizio processuale. La riduzione parziale della pretesa da parte del Comune non ha determinato la cessazione della materia del contendere, non essendovi stato annullamento dell'atto in autotutela. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 7.200 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, commi 1 e 3

    Disciplina la durata contrattuale degli incarichi relativi ai posti di responsabili dei servizi o degli uffici, alle qualifiche dirigenziali o all'alta specializzazione.

    La norma non riguarda il mandato difensivo conferito dal Comune, che può essere valido per più gradi di giudizio secondo la disciplina processuale applicabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 7

    Consente il conferimento del mandato difensivo nel processo tributario secondo modalità idonee anche per la rappresentanza in più gradi.

  • Art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti può essere conferita per uno o più gradi del giudizio; la cessazione dalla carica del sindaco che l'ha rilasciata non determina automaticamente il venir meno del mandato difensivo.

  • Art. 156 c.p.c.

    L'eventuale vizio della notificazione è sanato quando l'atto raggiunge il suo scopo, anche tramite la costituzione della parte destinataria.

  • Art. 100 c.p.c.

    La parte deve avere un interesse concreto e attuale alla decisione; la contribuente non aveva interesse a contestare le vicende fiscali di altra società per sostenere una presunta doppia imposizione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Nel processo tributario è consentita, in determinate condizioni, la produzione in appello di documenti non depositati in primo grado, senza le restrizioni proprie del rito ordinario.

  • Art. 112 c.p.c.

    Se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione, il vizio deve essere dedotto come omessa pronuncia e non semplicemente come insufficiente motivazione.

  • Art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti correttamente al vizio denunciato: violazione di legge, nullità processuale o omesso esame di un fatto decisivo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Il principio di tutela dell'affidamento del contribuente deve essere specificamente dedotto e provato nei gradi di merito; non può essere introdotto per la prima volta o sostenuto con una censura generica in Cassazione.

  • Artt. 156 e 157 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere richiede il venir meno dell'oggetto della lite; la sola riduzione o rinuncia parziale alla pretesa non è sufficiente se l'atto impositivo non viene annullato.

Massime di principio

  • La procura conferita da un ente pubblico per la difesa in giudizio può continuare a produrre effetti anche dopo la cessazione dalla carica dell'organo che l'ha rilasciata, se è stata validamente estesa ai diversi gradi del giudizio.
  • Una notifica eseguita presso il domicilio eletto o presso uno studio collegato alla parte può essere considerata valida; in ogni caso, la costituzione in giudizio del destinatario normalmente sana le irregolarità non essenziali quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • La doppia imposizione non si presume dalla presenza di pretese fiscali riferite a soggetti diversi: occorre dimostrare che la stessa imposta, per lo stesso presupposto e periodo, sia stata effettivamente richiesta o riscossa più volte.
  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è soggetta a regole più flessibili rispetto al processo civile ordinario, purché la documentazione sia pertinente e la contestazione sia comunque ammissibile.
  • In Cassazione è essenziale individuare correttamente il vizio: l'omessa pronuncia va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'errata applicazione della legge va denunciata come violazione di legge.
  • Il ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, dimostrando anche che la questione è stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi.
  • La riduzione parziale di un avviso di accertamento non elimina automaticamente la controversia; la cessazione della materia del contendere si verifica, di regola, quando l'atto viene annullato o l'intera pretesa viene meno.

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