Cassazione Penale, Sentenza n. 19918/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP a carico di Mesuti Gerti per il delitto di furto in abitazione aggravato (evento del 13/02/2021). Il Procuratore sostenne vizio di motivazione, violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e travisamento della prova, contestando la valutazione del riesame che aveva ritenuto non convincente l'individuazione del Mesuti sulla base della diversa colorazione degli occhi rispetto alla descrizione agli atti. Il ricorrente richiamava altresì elementi indiziari quali una fotografia trovata nel telefono dell'arrestato, contatti telefonici tra l'arrestato e il Mesuti nelle ore precedenti il fatto e la presenza materiale del Mesuti a Caselle Torinese poche ore dopo il furto, sostenendo che tali elementi non erano stati considerati adeguatamente dal Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal pubblico ministero si risolvessero in una mera richiesta di riesame del materiale probatorio e della plausibilità delle ricostruzioni di fatto operata dal giudice del riesame, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se non come vizio di motivazione formale; inoltre il presunto "travisamento" non è stato dedotto come errore sul "significante" della prova (errore revocatorio) ma come diversa valutazione del suo "significato", perciò inammissibile. È stato rilevato anche che il ricorrente non ha indicato in modo concreto e aggiornato le esigenze cautelari attuali e concrete, essendo l'ordinanza del riesame fondata sull'assenza dei gravi indizi di colpevolezza: ciò ha determinato mancanza di interesse al ricorso. In definitiva la decisione del Tribunale del riesame è stata ritenuta priva dei vizi che la Corte di Cassazione può sindacare e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata in relazione al "travisamento della prova"; la Corte rileva che il travisamento rilevante in Cassazione è l'errore sul "significante" della prova (uso di una prova inesistente per errata percezione dell'atto istruttorio). Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto un errore sul "significante" ma una diversa valutazione del suo "significato", perciò la doglianza non rientra nella fattispecie di travisamento rilevabile in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente nella motivazione: le violazioni denunciabili in Cassazione sono tassative e riguardano, tra l'altro, vizi di motivazione con riferimento alle norme; la Corte sottolinea che la contestazione di mera errata valutazione delle prove non rientra nei motivi di ricorso ammessi dalla norma.
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che disciplina la trattazione dei ricorsi (in questo caso il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti). La Corte segnala che il ricorso è stato deciso anche alla luce delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per il riesame del merito probatorio: le critiche alla valutazione della prova devono essere inquadrate come vizi di motivazione ben distinti dall'invito a riconsiderare i fatti.
- Per contestare un travisamento della prova in Cassazione è necessario dimostrare un errore sul "significante" (uso di una prova inesistente o percepita in modo erroneo), non una diversa interpretazione del suo contenuto.
- Se l'ordinanza del giudice di merito annulla una misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza, il pubblico ministero che impugna deve indicare e aggiornare le concrete esigenze cautelari attuali: senza ciò il ricorso può essere dichiarato privo di interesse e dunque inammissibile.
- Le contestazioni di illogicità o incongruenza motivazionale devono mirare a evidenziare vizi formali o processuali della motivazione stessa; l'opposizione di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
- In ipotesi di contestazione di individuazioni (per es. identificazioni fotografiche), è utile per il ricorrente documentare elementi oggettivi che incidano sul "significante" (es. foto artefatta, dichiarazioni contraddittorie su elementi fondamentali) e non soltanto sollevare dubbi interpretativi sulla attendibilità.
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