Cassazione Civile, Ordinanza n. 01848/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007-2009. Con il primo motivo deduceva violazione della disciplina sull’esenzione ICI per i fabbricati rurali, sostenendo che il giudice d’appello avesse dato rilievo solo al classamento catastale dell’immobile in categoria diversa da A/6 o D/10, senza considerare che il bene era di fatto destinato in via esclusiva ad agriturismo ed era quindi strumentale all’attività agricola. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso senza attendere il passaggio in giudicato del giudizio pendente sulla ruralità dell’immobile, ritenuto pregiudiziale. Con il terzo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla ruralità del bene e alla pretesa pregiudizialità del diverso giudizio catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di esenzione ICI per fabbricati rurali, la ruralità rilevante ai fini fiscali dipende dalla classificazione catastale conforme (categorie A/6 o D/10, ovvero annotazione catastale ottenuta tramite la procedura prevista dalla normativa speciale), non essendo sufficiente la mera strumentalità di fatto del bene all’attività agricola o agrituristica. Ha inoltre respinto i motivi secondo e terzo: pur riconoscendo in astratto la pregiudizialità del giudizio sulla ruralità rispetto alla lite sull’ICI per gli anni interessati, ha osservato che la sospensione del processo presuppone una causa pregiudicante concretamente e attualmente pendente; nel caso concreto la ricorrente non aveva provato che il giudizio sulla ruralità fosse ancora pendente al momento della decisione, sicché mancava l’interesse concreto e attuale alla doglianza. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è stato il parametro formale del primo motivo di ricorso, poi ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
è stato il parametro formale del secondo motivo di ricorso, respinto per difetto di interesse/prova della pregiudizialità attuale.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
è stato il parametro formale del terzo motivo di ricorso, respinto perché il fatto dedotto non è stato ritenuto idoneo a fondare la censura proposta.
art. 295 c.p.c.
la sospensione del giudizio presuppone una pregiudizialità concreta e attuale e la permanenza della pendenza della causa pregiudicante.
art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modif. dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
disciplina i requisiti di ruralità dei fabbricati; la ruralità fiscale richiede il rispetto di tali requisiti e il corretto riscontro catastale.
art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. con modif. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
richiamato per affermare che solo i fabbricati iscritti come rurali non sono soggetti a ICI.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
richiamato per il perimetro dei fabbricati esenti dall’ICI in quanto rurali.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
ha introdotto la procedura di domanda di variazione catastale per attribuire la categoria rurale con efficacia retroattiva limitata al quinquennio precedente.
art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
ha confermato che le domande di variazione catastale producono effetti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili abitativi.
art. 1 D.M. 26 luglio 2012
ha disciplinato l’attribuzione del classamento ordinario e l’annotazione della ruralità negli atti catastali.
art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
ha chiarito che la domanda di variazione catastale e l’annotazione producono effetti di riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
ha fondato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione ICI dei fabbricati rurali, il requisito decisivo è il riconoscimento catastale della ruralità secondo la procedura prevista dalla normativa speciale; la mera destinazione di fatto del bene all’attività agricola o agrituristica non basta, se il classamento catastale non è coerente.
- Quando il contribuente contesti la soggezione a ICI sostenendo la ruralità del fabbricato, deve curare l’impugnazione del classamento o l’attivazione della procedura di variazione catastale, poiché l’esenzione non può essere riconosciuta in via incidentale prescindendo dal dato catastale.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità concreta e attuale: il giudizio pregiudicante deve essere effettivamente pendente e la parte che invoca la sospensione deve dimostrare tale pendenza e il proprio interesse attuale alla decisione.
- La doglianza per omessa sospensione del giudizio è inammissibile o comunque infondata se non è dimostrato che la causa pregiudiziale sia ancora pendente al momento della decisione impugnata o della pronuncia di legittimità.
- Le domande di variazione catastale presentate per il riconoscimento della ruralità possono produrre effetti retroattivi solo entro i limiti temporali fissati dalla disciplina speciale, normalmente riferiti al quinquennio antecedente alla domanda.
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