Cassazione Civile, Sentenza n. 34050/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Nola che aveva accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da Prestitalia, ammettendo al passivo un credito per mutui con cessione del quinto e relativa costituzione in pegno del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti della fallita. Il curatore contestava la legittimazione attiva di Prestitalia perché il TFR era divenuto esigibile in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, nonché la mancanza di prova dell'eventuale estinzione del credito per effetto di un indennizzo assicurativo e il corretto quantum e qualificazione del credito come prelatizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la cessione o costituzione in pegno del TFR perfezionata anteriormente alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla procedura e che il TFR, pur esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, può essere oggetto di cessione anticipata come credito futuro non meramente eventuale. Di conseguenza il Tribunale ha correttamente ammesso al passivo la quota del credito maturata anteriormente al fallimento (anche con possibilità di ammissione con riserva per quanto non definitivamente determinato). Le altre doglianze del ricorrente sono state ritenute assorbite. Condanna del Fallimento Esplana Sud S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Prestitalia per complessivi euro 5.200,00 più accessori e adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2751-bis n.1 cod. civ.
Riferimento alla qualificazione del credito come assoggettato a privilegio; la sentenza conferma l'ammissione del credito con privilegio ai sensi della norma richiamata quando la relativa costituzione in garanzia risulta opponibile.
art. 52 legge fallimentare
Richiamato in relazione al principio di cristallizzazione dello stato passivo; la Corte ha declinato che tale principio non esclude in assoluto l'ammissione di crediti per TFR ceduti prima del fallimento, nella misura già maturata, eventualmente con riserva.
art. 1264 cod. civ.
Richiamato riguardo all'efficacia della cessione notificata al debitore ceduto; la Corte ha ritenuto che la notifica della costituzione in pegno insieme alla lettera di benestare abbia soddisfatto i requisiti di opponibilità.
art. 1265 cod. civ.
Riferimento alla forma e agli effetti dell'atto dispositivo su crediti futuri; utilizzato per sostenere la validita della cessione/pegno su TFR futuro purché non meramente eventuale.
art. 2120 cod. civ.
Stabilisce che il TFR diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro; la Corte lo interpreta insieme alle regole concorsuali per distinguere esigibilità dal diritto all'accertamento in sede concorsuale.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova: il ricorrente deduceva omissione istruttoria su circostanze che avrebbero potuto dimostrare l'estinzione del credito per effetto di un indennizzo assicurativo; la Corte ha ritenuto le contestazioni irrilevanti alla luce dell'infondatezza del primo motivo.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione ai poteri istruttori del giudice e alle richieste probatorie; la Corte ha ritenuto che eventuali omissioni istruttorie sarebbero rilevanti solo se il primo motivo fosse fondato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; utilizzata come riferimento formale per i mezzi di impugnazione proposti in cassazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- La cessione o costituzione in pegno del TFR perfezionata anteriormente alla dichiarazione di fallimento può essere opponibile alla procedura, anche se il TFR diventerà esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il credito non sia meramente eventuale ma destinato a maturare in relazione a un rapporto già esistente.
- Il principio di cristallizzazione dello stato passivo non impedisce in via assoluta l'ammissione al passivo di crediti per TFR ceduti prima del fallimento; è possibile l'ammissione pro quota per la parte già maturata e l'ammissione con riserva per la parte non definitivamente determinata.
- Perché la cessione sia efficace contro il datore (debitor ceduto) è necessaria la corretta opponibilità, tipicamente mediante notifica al datore; la prova del contratto e dell'inadempimento è sufficiente per l'ammissione salvo che non si dimostri l'estinzione del credito.
- Le contestazioni circa l'estinzione del credito (ad es. per indennizzo assicurativo) richiedono prova da parte di chi asserisce l'estinzione; richieste istruttorie su tali aspetti possono essere considerate irrilevanti se il motivo principale relativo alla opponibilità della cessione è infondato.
- In sede concorsuale il rimedio dell'ammissione con riserva consente di tutelare il diritto del cessionario/creditore quando la determinazione definitiva dell'ammontare dipende da future vicende (es. cessazione del rapporto di lavoro).
- In situazioni analoghe è utile: 1) verificare la data di stipula della cessione/pegno e la prova della notifica al datore; 2) documentare il quantum maturato alla data del fallimento; 3) se rilevante, produrre elementi sull'eventuale copertura assicurativa e sull'eventuale incasso di indennizzi; 4) valutare l'opportunità di chiedere l'ammissione al passivo con riserva per masse future.
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