Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35178/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio relativo ai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Denuncia: (1) violazione di legge e carenza motivazionale circa l'applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la fattura prodotta dimostrerebbe l'insussistenza del fumus commissi delicti e giustificherebbe la revoca del sequestro; (2) violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p. e all'art. 240, comma 2, c.p., per presunta assenza di adeguata motivazione sulle esigenze probatorie che legittimano il mantenimento del sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché pretende una rivalutazione delle prove e delle emergenze processuali (cosa non consentita in sede di legittimità), mentre il tribunale di merito aveva motivato in modo adeguato e non contraddittorio il rifiuto di riconoscere correlazione tra la fattura e la merce sequestrata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Pubblico Ministero aveva esplicitato le esigenze probatorie (verifica della provenienza, titolarità e originalità del materiale) e gli operatori di polizia avevano indicato l'utilità di una consulenza tecnica per accertare l'autenticità della merce. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma penale richiamata per indicare il tipo di reato (frode documentale/tipologia rilevante ai fini del sequestro). Usata solo per contestualizzare l'oggetto del sequestro.

  • art. 648 c.p.

    Norma penale richiamata (ricettazione o reati connessi alla detenzione di merce illecita) in relazione al materiale sottoposto a sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione: la censura deve attinere a violazioni di legge o vizi della motivazione tali da essere esaminabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il primo motivo sollevasse una rivalutazione probatoria non consentita in cassazione.

  • art. 253 c.p.p.

    Normativa che disciplina il sequestro probatorio; il ricorrente ne ha contestato l'applicazione chiedendo che venisse valutata l'assenza delle esigenze probatorie. La Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero state adeguatamente illustrate dal P.M.

  • art. 240, comma 2, c.p.

    Norma citata dal ricorrente in relazione a presunta errata applicazione della legge penale; dalla motivazione emerge che la contestazione non ha inciso sulla legittimità del sequestro né ha dimostrato un vizio formale o logico tale da rendere il ricorso ammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso (formalità procedurali seguite dalla Corte).

  • art. 12-sexies, D.L. 306/1992

    Citazione giurisprudenziale richiamata a titolo esemplificativo per affermare il principio che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi profondi della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese; la Corte ha applicato questa disposizione per respingere il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio è ammissibile solo per vizio di diritto o per vizi della motivazione così gravi da impedire la comprensione del percorso logico; non è il canale per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
  • Per ottenere la revoca di un sequestro probatorio sulla base di documenti prodotti (es. fatture), è necessario dimostrare in modo chiaro e specifico il nesso diretto e riferibile tra i documenti e la merce/oggetto sequestrato; mere affermazioni sulla capacità dimostrativa non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Le esigenze probatorie (verifica di provenienza, titolarità, originalità ecc.) devono essere esplicitate e motivate dal Pubblico Ministero o dal giudice: se ciò è fatto con adeguata specificazione, la loro sussistenza difficilmente sarà ritenuta viziata in cassazione.
  • Se si contesta la motivazione del giudice di merito, occorre evidenziare vizi formalmente rilevanti (contraddizioni macroscopiche, mancanza totale di motivazione o illogicità palese) per rendere il ricorso ammissibile.
  • Quando la questione riguarda la necessità di accertamenti tecnici (es. autenticità della merce), la richiesta di consulenza tecnica e le annotazioni degli agenti di polizia consolidano la legittimità del sequestro probatorio e la sua permanenza fino all'esito degli accertamenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.