Cassazione Penale, Sentenza n. 39355/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione di legge avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia (13/05/2022) che aveva prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione (reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) con sentenza d'appello pronunciata "de plano" e senza contraddittorio. Il ricorrente invoca la recente sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 che ha censurato l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione quando la sentenza di appello predibattimentale dichiarava la prescrizione senza contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur riconoscendo il principio espresso dalla Corte costituzionale a tutela del contraddittorio, nel caso concreto il Procuratore generale non ha dedotto un vulnus concreto collegato alla mancanza del contraddittorio né ha contestato i presupposti della causa estintiva. Poiché la dichiarazione di prescrizione risultava non dipendente da valutazioni fattuali complesse, la censura è rimasta astratta e non idonea a configurare l'interesse all'impugnazione nel senso richiesto dal principio del giusto processo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la causa estintiva (prescrizione) invocata riguarda l'applicazione di questa disposizione al fatto commesso.
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
La Corte costituzionale, con sentenza n. 111/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, CPP nella parte in cui era stato interpretato nel senso di rendere inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza d'appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione senza contraddittorio
Secondo la Corte costituzionale, la mancata partecipazione delle parti al giudizio d'appello quando viene dichiarata la prescrizione può precludere un'effettiva valutazione di merito e comprimere i diritti di difesa; pertanto non può automaticamente rendere inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse.
codice di procedura penale, art. 129, comma secondo
Richiamato dalla giurisprudenza come formula di merito che la Corte di Cassazione poteva adottare in presenza di sentenze d'appello pronunciate de plano: la giurisprudenza precedente aveva ritenuto che la causa estintiva potesse prevalere sulla nullità della sentenza, salvo prova evidente dell'innocenza.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 28954/2017, Iannelli)
Principio di "diritto vivente" secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata de plano in riforma della condanna di primo grado, prevale sulla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, salvo che non emerga chiaramente l'innocenza dell'imputato.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, le sentenze d'appello che dichiarano la prescrizione "de plano" dovrebbero in generale essere rese con contraddittorio quando tale mancanza può impedire una valutazione di merito efficace e comprimere i diritti di difesa.
- Tuttavia, la mera deduzione astratta della violazione del contraddittorio non è sufficiente: la parte che impugna deve dimostrare un concreto vulnus o che la causa estintiva dipende da valutazioni fattuali o giuridiche che il contraddittorio avrebbe potuto influenzare.
- Se la prescrizione è pacifica e non richiede accertamenti fattuali di merito, l'assenza di contraddittorio può non rendere l'impugnazione ammissibile; la Corte di Cassazione valuta se la censura incide concretamente sul diritto di difesa e sull'interesse ad impugnare.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione tende a prevalere sulla nullità della sentenza per violazione formale del contraddittorio, salvo che emergano elementi chiari di innocenza che giustifichino una diversa valutazione.
- Per il pubblico ministero o la parte che impugna, è strategico evidenziare specifici elementi che sarebbero stati determinanti se discussi in contraddittorio (es. punti di fatto non pacifici), altrimenti il ricorso potrà essere considerato privo di interesse concreto e quindi inammissibile.
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