Sentenza n. 739/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 21.6.2024, n. 717, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 21 giugno 2024, n. 717, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. Il titolo aveva riconosciuto ad Arianna Angela Tumino il diritto per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con attribuzione complessiva di 1.000 euro, e a Marina Murgano il diritto per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con attribuzione complessiva di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha fornito prova dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto fondata l’actio iudicati poiché il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni portate dalla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 1.000 euro in favore della prima e 2.500 euro in favore della seconda, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta ammissibile perché l’esecuzione richiede non solo il versamento di somme, ma anche l’emissione delle carte elettroniche. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata quando l’esecuzione richieda un’attività amministrativa ulteriore rispetto al mero pagamento di somme, come l’emissione di carte elettroniche.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 2697 c.c.
onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’adempimento del giudicato; la mancata contestazione e l’assenza di prova consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo riconosce al privato una prestazione amministrativa e patrimoniale e l’amministrazione non dimostra di avervi adempiuto, il giudice deve ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
- La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita non sostituisce la prova dell’adempimento: spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inerzia dell’amministrazione, quale misura sostitutiva finalizzata all’effettiva esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata anche quando il giudicato imponga il pagamento di somme, se l’esecuzione richiede altresì un’attività amministrativa ulteriore e specifica, come l’emissione di un documento o beneficio elettronico.
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