Sentenza del 13/06/2016 n. 3576 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Costi deducibili ai fini delle II.DD. -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui l’inesistenza soggettiva delle operazioni non impedisce automaticamente la deduzione dei relativi costi ai fini delle imposte dirette, quando l’operazione economica sia oggettivamente esistente e adeguatamente documentata. Il testo non specifica l’esito formale del ricorso né il dispositivo della sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, di costi documentati da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice ha ritenuto che la prova del trasporto, anche se meramente documentale, fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza oggettiva delle operazioni. La circostanza che il soggetto emittente delle fatture non coincidesse con l’effettivo fornitore integra una inesistenza solo soggettiva e non esclude, di per sé, la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Ai fini delle imposte dirette, occorre distinguere tra inesistenza oggettiva dell’operazione, che può escludere la deducibilità del costo, e inesistenza soggettiva, che riguarda soltanto la diversa identità del soggetto che ha emesso la fattura.
- Quando l’operazione è realmente avvenuta e il costo è inerente all’attività d’impresa, la mancata coincidenza tra il fatturante e l’effettivo fornitore non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo.
- La documentazione del trasporto e degli altri elementi dell’operazione può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza oggettiva della transazione, ferma la necessità di valutare complessivamente attendibilità, inerenza e corretta quantificazione del costo.
- La soluzione riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e non implica necessariamente la spettanza della detrazione IVA, soggetta a presupposti e regole proprie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 63 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 382 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 476 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 giu 2016Sentenza del 13/06/2016 n. 1582 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →