Ordinanza n. 2230/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento n. 3852 dell’11/12/2025 di diniego del visto per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Dubai.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Dubai
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la carenza istruttoria del procedimento, poiché sarebbe stato omesso il colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011. Il TAR ha rilevato che la documentazione acquisita presso la sede consolare di Dubai non evidenziava elementi univoci idonei a sostenere il diniego adottato inaudita altera parte. È stato inoltre allegato e valutato il pregiudizio derivante dal diniego, in relazione alle ragionevoli aspettative del richiedente di reperire un'occasione di lavoro in Italia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando un'evidente carenza istruttoria per l'omissione del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, in assenza di elementi univoci a sostegno del diniego. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerando il pregiudizio derivante dalla perdita o compromissione della possibilità di reperire un'occasione di lavoro in Italia. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso il provvedimento impugnato e ordinato alla Rappresentanza a Dubai di riesaminare il diniego, in contraddittorio con il ricorrente e previo colloquio, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all'udienza camerale del 7 luglio 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Il colloquio consolare costituisce un adempimento istruttorio rilevante nel procedimento di rilascio del visto; la sua omissione, in presenza di documentazione non univocamente idonea a sostenere il diniego, integra una carenza istruttoria rilevante in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, con contemperamento degli interessi implicati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per lavoro subordinato, l'omissione del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011 può integrare una carenza istruttoria rilevante quando la documentazione acquisita non contenga elementi univoci a sostegno del diniego.
- In sede cautelare, il diniego di un visto per lavoro subordinato può essere sospeso quando sussistano sia il fumus boni iuris derivante da una carenza istruttoria del procedimento, sia il periculum in mora connesso al pregiudizio per le concrete aspettative lavorative del richiedente.
- Quando il diniego del visto sia sospeso per carenza istruttoria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione un riesame entro un termine determinato, da svolgersi in contraddittorio con il richiedente e previo adempimento istruttorio omesso.
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