Cassazione Penale, Ordinanza n. 21092/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso che hanno determinato la causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato aveva aderito a una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., rinunciando ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale, al riconoscimento di attenuanti e all'applicazione di un beneficio collegato alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di appello di Venezia, accolta la proposta, aveva riformato la decisione di primo grado determinando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa per concorso in rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un vizio di motivazione della sentenza di appello per omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, perché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di appello non mantenuti e delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
art. 129 c.p.p.
Nel giudizio definito con concordato in appello il giudice non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento per le cause di non punibilità previste dalla norma, quando l'imputato abbia rinunciato ai relativi motivi.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1, c.p.
Norma incriminatrice del fatto contestato, qualificato come rapina aggravata in concorso.
art. 110 c.p.
Richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
L'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
art. 86 della Corte costituzionale 2024
Richiamata come ulteriore tema oggetto di rinuncia nei motivi di appello, senza che nel testo sia specificato il contenuto del beneficio invocato.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili residui, sicché non è esigibile una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per le questioni coperte dalla rinuncia.
- L'eventuale censura in cassazione che contesti la mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in una sentenza resa a seguito di concordato in appello è inammissibile se mira a rimettere in discussione questioni oggetto di rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando risulta immediata dalla deduzione proposta e, ove ricorrano profili di colpa del ricorrente nella sua determinazione, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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