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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17927/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una rivendicazione immobiliare relativa a due cellai e alla porzione di terreno antistante situati in Barano d’Ischia. Gli attori in primo grado, quali eredi della titolare originaria del fondo, hanno sostenuto di essere proprietari dei beni e di avervi sempre avuto accesso da una strada sterrata; hanno inoltre dedotto che il passaggio era stato impedito dai vicini mediante l’apposizione di due cancelli. Hanno quindi chiesto l’accertamento della loro proprietà, la dichiarazione di abusiva occupazione, il rilascio dei beni, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, oltre alla servitù di passaggio per usucapione. I convenuti hanno contestato tutto, affermando di essere proprietari dei cellai e sostenendo che la zona antistante non era mai stata posseduta dagli attori e che l’accesso al loro fondo avveniva da altra strada. Il Tribunale ha accolto la rivendica degli attori e respinto la domanda di usucapione della servitù di passaggio, condannando i convenuti anche al risarcimento del danno; la Corte d’appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948, 840, 1159 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che non fosse stata provata rigorosamente la proprietà dei cellai, che il titolo degli attori non li menzionasse, che il giudice avesse male applicato l’art. 840 c.c. e non avesse valorizzato la relazione del c.t.u. e il titolo di acquisto dei ricorrenti, anche ai fini dell’usucapione abbreviata; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che, per ottenere la rivendica, gli attori avrebbero dovuto impugnare il titolo di provenienza dei convenuti e che la Corte avesse errato nel ritenere non tempestivamente proposta l’usucapione da parte loro; 3) violazione degli artt. 1158, 950 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, contestando l’ordine di rilascio dell’area identificata dal c.t.u. come coincidente con la strada e lamentando l’omessa pronuncia su una specifica censura di appello; 4) violazione dell’art. 1226 c.c. e dei criteri di liquidazione del danno, assumendo che il pregiudizio non fosse provato, che l’occupazione non risalisse al 1998, che il bene avesse scarso valore e che l’indennizzo di 30.000 euro fosse eccessivo; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di primo grado, nonostante il parziale rigetto della domanda di servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha ribadito che il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta e non la ricostruzione del fatto, e che il sindacato motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale. Ha inoltre osservato che, in presenza di "doppia conforme", non è deducibile l’omesso esame del fatto decisivo. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui la proprietà del sottosuolo ex art. 840 c.c. appartiene al proprietario del suolo salvo titolo contrario o acquisto originario opponibile, e ha dato atto che la Corte d’appello aveva fondato la decisione su titoli di provenienza risalenti sino al 1922, escludendo che la mera situazione di fatto dell’accesso potesse escludere la proprietà degli attori. Ha anche confermato l’inammissibilità della censura sull’usucapione perché gli odierni ricorrenti non avevano assolto l’onere di specificità quanto alla deduzione dell’eccezione e al contenuto dell’atto di appello. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, ancora una volta, tendeva a contestare la valutazione equitativa del danno e la ricostruzione del fatto, mentre la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro la conferma della liquidazione. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non è violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; principio che qui non risultava leso. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato come norma sulla rivendicazione, ma la Corte osserva che le censure miravano a una diversa ricostruzione del fatto e della prova, non a un errore nell'interpretazione della norma astratta

  • art. 840 c.c.

    la proprietà del sottosuolo appartiene al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo o che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo

    la situazione materiale dei luoghi e la sola possibilità di accesso dal fondo altrui non bastano a escludere la proprietà del suolo/sottosuolo del proprietario del fondo sovrastante

  • art. 1159 c.c.

    invocato dai ricorrenti per l'usucapione abbreviata, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti e perché mancava una corretta deduzione dell'eccezione

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per l'accessione del possesso del dante causa ai fini dell'usucapione abbreviata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che le doglianze dei ricorrenti non investivano correttamente la ripartizione dell'onere probatorio ma la valutazione delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta in parte priva di autosufficienza

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non se attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice valuta prove legali come liberamente apprezzabili o viceversa; non consente di censurare il mero apprezzamento probatorio

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso in cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito; la violazione di legge e il vizio motivazionale vanno ricondotti ai rispettivi limiti legali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la contestazione dell'accertamento del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il controllo è limitato al minimo costituzionale della motivazione, con esclusione della censura di insufficienza o illogicità

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il parametro costituzionale della motivazione consente il sindacato solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza del requisito di motivazione ricorre solo nelle ipotesi estreme individuate dalla giurisprudenza sul minimo costituzionale

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i criteri di interpretazione degli atti processuali hanno portata generale; chi censura il significato attribuito dal giudice deve indicare la violazione dei criteri ermeneutici e il contrasto dell'interpretazione adottata

  • art. 950 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'individuazione della porzione di terreno, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta legittima perché sorretta da una motivazione chiara e congrua rispetto a durata dell'occupazione e valore dei beni

  • art. 432 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti in tema di liquidazione, ma senza incidere sull'esito, essendo la censura letta come contestazione di merito

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sul mancato uso della facoltà di compensare

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato per la notificazione della sentenza impugnata

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, è preclusa la denuncia di omesso esame dei fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o l'erronea sussunzione; se mira invece a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, è inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che integrano la violazione del minimo costituzionale; non è più deducibile la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può dolersi in cassazione dell'omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diversa efficacia persuasiva alle prove legittimamente acquisite.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice tratta come prova legale elementi soggetti a libero apprezzamento, o viceversa; non consente di sindacare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In tema di rivendicazione immobiliare, il proprietario del suolo è presunto proprietario anche del sottosuolo, salvo titolo contrario o acquisto originario opponibile; la mera conformazione dei luoghi o la sola modalità di accesso non è sufficiente a vincere tale presunzione.
  • L'eccezione di usucapione deve risultare tempestivamente e specificamente proposta; il ricorrente che contesti la sua mancata considerazione deve indicare con precisione dove e come essa sia stata dedotta e devoluta in appello.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali o per motivazione mancante nei limiti del minimo costituzionale, non per la mera ritenuta inadeguatezza della somma riconosciuta.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio della facoltà di compensare, salvo il rispetto del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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