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Sentenza

Sentenza n. 5332/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del provvedimento del Questore di Caserta prot. 186 del 16.10.2025, recante rigetto della domanda di rilascio del PDS elettronico di lungo periodo “per lavoro subordinato” ( pratica n° 24CE031410 del 27.12.2024 ) avanzata con istanza a mezzo kit postale del 7.12.2024.

Giustizia amministrativa202605367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno elettronico UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, fondato sulla ritenuta pericolosità sociale e mancata integrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino del Mali ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Caserta il 16 ottobre 2025. Ha dedotto di essere incensurato, di avere un'occupazione regolare e che le denunce a suo carico, prevalentemente per truffa ed estorsione, derivavano dall'uso fraudolento da parte di terzi di una carta Postepay ottenuta mediante furto della sua identità. Ha riferito di avere denunciato a sua volta il furto d'identità e di avere rappresentato tali circostanze, con documenti, nella memoria partecipativa; inoltre, in uno dei procedimenti a suo carico, il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, poi disposta dal Tribunale di Nola il 18 dicembre 2025. Ha denunciato violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, contestando che la Questura avesse fondato il giudizio di pericolosità sulle sole denunce senza verificare la sua estraneità ai fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salva la possibilità per l'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni. La valutazione di pericolosità era fondata esclusivamente su notizie di reato, in assenza di condanne, e la Questura non aveva verificato né valutato la versione dei fatti e la documentazione presentate dal ricorrente nella memoria partecipativa; era inoltre documentato che tale memoria era stata presentata, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento. L'archiviazione disposta nel procedimento pendente presso il Tribunale di Nola costituiva un primo riscontro favorevole alla ricostruzione del ricorrente. La nuova determinazione dovrà essere preceduta da effettivo contraddittorio e da adeguata istruttoria. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorso è fondato in quanto la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente si basa solo ed esclusivamente su mere notizie di reato e l’amministrazione non ha compiuto alcuna verifica e/o valutazione in merito a quanto rappresentato dal ricorrente circa la sua assoluta estraneità ai fatti contestati, così oltretutto violando l’articolo 10-bis citato, essendo documentato che il ricorrente ha presentato una memoria partecipativa e documenti (a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato);

    Il contraddittorio procedimentale impone che l'amministrazione esamini e valuti effettivamente le osservazioni e i documenti prodotti in risposta al preavviso, senza poter fondare il diniego sull'assunto che non siano stati presentati.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo non può fondarsi esclusivamente su mere notizie di reato, soprattutto in assenza di condanne, senza un'istruttoria che verifichi le circostanze contestate e gli elementi contrari rappresentati dall'interessato.
  • Quando l'interessato presenta osservazioni e documenti nella fase partecipativa, l'amministrazione deve prenderli effettivamente in esame e verificare la ricostruzione dei fatti prospettata prima di adottare il diniego; la nuova determinazione deve essere preceduta da un effettivo contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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