Cassazione Civile, Ordinanza n. 10282/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’irrogazione di una sanzione accessoria ex art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997, consistente nella sospensione dell’attività per tre giorni consecutivi, conseguente alla contestazione nel quinquennio di quattro violazioni dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale. La società contribuente ha dedotto in giudizio la decadenza dell’Ufficio, sostenendo che l’atto di irrogazione della sanzione fosse stato notificato oltre il termine semestrale previsto dalla legge dalla quarta contestazione. In particolare, la quarta contestazione era stata notificata due volte: una al legale rappresentante e una alla società. La CTP aveva accolto la tesi della decadenza; la CTR, invece, aveva ritenuto tempestiva la notifica computando il termine dalla seconda notificazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997, dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, L. n. 890/1982, assumendo che, per il notificante, la notificazione si perfezioni con l’invio e che quindi il termine dovesse decorrere dalla data di spedizione; 2) violazione dell’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 145, comma 2, c.p.c., sostenendo che, comunque, dovesse prendersi a riferimento la notificazione al legale rappresentante, avvenuta prima di quella alla società; 3) nullità della motivazione della sentenza d’appello per asserita motivazione apparente o incomprensibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse comprensibile, sebbene errata, perché chiaramente ancorata all’idea della "doppia notifica" e della prevalenza dell’ultima notificazione. Ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo, affermando che, per le notificazioni effettuate nel 2012, trovava applicazione l’art. 145, comma 2, c.p.c. nel testo vigente dal 1° marzo 2006, secondo cui la notificazione alle società non personificate può essere eseguita alternativamente presso la sede o alla persona fisica che la rappresenta. Poiché la prima notificazione alla persona fisica rappresentante era valida ed era avvenuta il 20 aprile 2012, la successiva notificazione alla società del 26 aprile 2012 era irrilevante ai fini del dies a quo. Di conseguenza, l’atto di irrogazione della sanzione notificato il 22 ottobre 2012 risultava tardivo rispetto al termine semestrale di decadenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle entrate alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997
il termine di sei mesi per l’irrogazione della sanzione accessoria decorre dalla validità della prima notificazione dell’atto di contestazione della quarta violazione; se il termine decorre inutilmente, l’azione sanzionatoria è decaduta.
art. 149 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, ma il motivo è stato assorbito.
art. 4, comma 3, L. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione a mezzo posta e al relativo perfezionamento, ma il motivo è stato assorbito.
art. 145, comma 2, c.p.c.
per le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, il testo vigente dal 1° marzo 2006 consente una notificazione alternativa: nella sede indicata ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente, con conseguente irrilevanza della successiva notificazione effettuata nell’altra forma.
art. 384 c.p.c.
la causa può essere decisa nel merito dalla Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 11, comma 6, Cost.
richiamato nel terzo motivo, ma non è stata compiuta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità della motivazione.
art. 2, comma 4, L. n. 263/2005
richiamato per individuare l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina dell’art. 145 c.p.c., limitata ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006.
art. 60, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come conferma dell’alternatività tra notificazione presso il domicilio fiscale e notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente, ove ne siano indicati i dati richiesti.
Massime di principio
- Per le società non aventi personalità giuridica, la notificazione dell’atto può essere validamente eseguita in via alternativa presso la sede sociale oppure alla persona fisica che le rappresenta, secondo il testo vigente dell’art. 145, comma 2, c.p.c.; se una delle due forme si perfeziona validamente, la successiva notificazione nell’altra forma non sposta il dies a quo quando la legge collega il termine alla prima valida notificazione.
- Nel procedimento di irrogazione di sanzioni accessorie tributarie soggette a termine decadenziale, il computo del termine decorre dalla prima notificazione validamente eseguita dell’atto di contestazione rilevante, non dalla seconda notificazione effettuata per mera cautela dall’Amministrazione.
- La motivazione non è apparente solo perché giuridicamente errata: è apparente quando non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; se il ragionamento è percepibile, l’errore attiene al merito e non alla nullità della sentenza.
- La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, cassata la sentenza impugnata, quando la controversia sia definibile sulla base degli accertamenti di fatto già acquisiti e non siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
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