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Ordinanza

Ordinanza n. 1713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, n. 92/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né l’oggetto sostanziale dell’atto amministrativo controverso. Il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello nella fase cautelare, sulla base di una cognizione sommaria, verificando la sussistenza di apprezzabili elementi di fondatezza e dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare, esso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fondatezza. Il Collegio ha condiviso la valutazione già espressa nel decreto cautelare n. 1284/2026 e ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. L’ordinanza cautelare del TAR Sardegna è quindi rimasta ferma. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto in sede di cognizione sommaria.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, il Consiglio di Stato valuta sommariamente la fondatezza dell’impugnazione e la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare, senza definire il merito della controversia.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando, all’esito della cognizione sommaria, non emergano apprezzabili elementi di fondatezza idonei a giustificare la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
  • La valutazione cautelare espressa dal giudice d’appello può essere motivata mediante condivisione della valutazione già formulata in un precedente decreto cautelare, purché tale richiamo consenta di individuare la ragione del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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