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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rigetto della propria impugnazione contro il diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2013. Sosteneva che il D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, attribuisse al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese la legittimazione a presentare l'istanza di rimborso e a ricevere il relativo credito. Denunciava inoltre la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché la CTR aveva ritenuto il liquidatore privo della legittimazione ad agire in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la cancellazione di A. s.r.l. dal registro delle imprese, avvenuta il 2 marzo 2004, aveva determinato l'estinzione della società prima dell'instaurazione del giudizio. Di conseguenza, l'ex liquidatore non aveva più la capacità processuale né la legittimazione a rappresentare la società, rendendo il ricorso originario inammissibile per un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio. Il D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, è stato ritenuto incompatibile con l'art. 2495 c.c. e quindi disapplicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.700 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    L'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società.

    La cancellazione produce l'estinzione della società anche se restano rapporti giuridici pendenti. Se avviene prima della notifica dell'atto o dell'instaurazione del giudizio, la società perde la capacità processuale e l'ex liquidatore non può più rappresentarla.

  • D.M. 26 febbraio 1992, art. 5

    La disposizione, invocata dal ricorrente per riconoscere al liquidatore la legittimazione a chiedere e ricevere il rimborso IVA della società cancellata, è stata ritenuta incompatibile con l'art. 2495 c.c. e quindi non applicabile.

  • L. n. 2248 del 1865, art. 5, Allegato E

    Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge.

    La norma consente al giudice di disapplicare un atto amministrativo o regolamentare quando sia in contrasto con una disposizione di legge.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4

    Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società cancellate opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi. La disposizione ha natura sostanziale, non interpretativa, e non è retroattiva; pertanto non si applica alla cancellazione di A. s.r.l. del 2 marzo 2004.

  • Art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non consente di superare il difetto originario di capacità processuale e di legittimazione derivante dall'estinzione della società prima dell'inizio del giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 13, comma 1-bis, e 14, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina normalmente la sua estinzione; l'ex liquidatore non può iniziare o proseguire un giudizio in nome della società se l'estinzione è anteriore all'instaurazione del processo.
  • Il difetto di capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore costituisce un vizio originario, insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Una disciplina regolamentare o amministrativa che riconosca al liquidatore poteri incompatibili con l'estinzione prevista dalla legge non può prevalere sulla legge e deve essere disapplicata.
  • Il regime transitorio che differisce per cinque anni gli effetti fiscali dell'estinzione delle società cancellate si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi e non alle cancellazioni anteriori.
  • Prima di proporre un ricorso tributario per una società, occorre verificare la sua esistenza e la data di cancellazione dal registro delle imprese; se la società era già estinta, il giudizio può essere dichiarato inammissibile indipendentemente dal merito della pretesa fiscale.

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