Cassazione Civile, Ordinanza n. 24062/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente con contratto a tempo indeterminato, inquadrata come assistente amministrativo nel profilo ATA, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione con inquadramento superiore nell'ambito di una procedura di mobilità professionale per il passaggio all'area dirigenziale (area D, profilo DSGA). In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. La Corte d'appello, invece, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario ma, anziché rimettere la causa al primo giudice, aveva deciso nel merito rigettando la domanda e regolando anche le spese. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 353, comma 1, c.p.c., perché una volta dichiarata erronea la declinatoria di giurisdizione del primo giudice, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al Tribunale senza esaminare il merito; 2) violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. nella liquidazione delle spese, avendo la Corte condannato la ricorrente alle spese in favore dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, affinché il giudice di primo grado riesamini la controversia nel rispetto del doppio grado di giurisdizione. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che, nel regime applicabile ratione temporis, quando il primo giudice abbia declinato la giurisdizione e il giudice di appello la riconosca invece, quest'ultimo deve applicare l'art. 353 c.p.c. e rimettere la causa al primo giudice; la decisione nel merito integra violazione di un principio di ordine pubblico processuale.
Norme richiamate
art. 353, primo comma, c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, se il primo giudice ha declinato la giurisdizione e il giudice d'appello la afferma invece, la causa deve essere rimessa al primo giudice; il giudice di appello non può decidere nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella pronuncia d'appello.
art. 91, primo comma, c.p.c.
È la norma richiamata per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
d.lgs. n. 149 del 2022
La Corte lo richiama solo per precisare che l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. non si applica al caso, perché l'impugnazione è anteriore al 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Quando il primo giudice abbia dichiarato il difetto di giurisdizione e il giudice di appello ritenga invece sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di secondo grado deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c., senza pronunciarsi sul merito, anche se le parti abbiano concluso sul merito.
- La violazione dell'art. 353 c.p.c. integra una lesione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione e comporta la cassazione con rinvio al primo giudice.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del motivo che impone la cassazione con rinvio determina l'assorbimento delle censure dipendenti, comprese quelle sulle spese di lite.
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