Ordinanza n. 948/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, pratica n. 292/CV/2023, dell’8 ottobre 2025, pubblicata il 14 novembre 2025, recante la nomina dei Vice Procuratori Onorari presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, nella parte in cui dispone la nomina dell’avvocato Elda Costantini in luogo del ricorrente, e di ogni atto presupposto, ivi inclusi il bando di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2023, Supplemento 1, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 28 nel quale è indicato il criterio, previsto dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.lgs. 116/2017, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, pubblicata il 30 dicembre 2025 e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 febbraio 2024, pratica n. 292/CV/2023, pubblicata il 12 febbraio 2024, di approvazione della graduatoria degli aspiranti VPO ammessi al tirocinio (nell’ordine: Luisa Mancinelli, Elda Costantini e Roaldo Lukaj), redatta sulla base del medesimo criterio normativo di cui parimenti è stata dichiarata l’illegittimità costituzione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nella parte in cui richiama o consente l’applicazione del criterio normativo dichiarato incostituzionale nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla utile collocazione in graduatoria e conseguente nomina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di nomina di una candidata a Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di L'Aquila, nonché graduatoria e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi al terzo posto nella selezione per due posti di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di L'Aquila, ha impugnato la nomina della candidata collocata in posizione utile e la graduatoria approvata dal CSM. Ha dedotto che, a parità di punteggio complessivo tra i candidati, fosse stato applicato il criterio dell'età anagrafica, in luogo della maggiore anzianità professionale o di servizio, poiché il testo previgente dell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017 prevedeva un limite massimo di dieci anni di anzianità. Il ricorrente ha sostenuto che tale criterio non avrebbe dovuto essere applicato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per eccesso di delega, le parole relative al limite massimo di dieci anni di anzianità. Ha inoltre rappresentato di avere un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati decorrente dal 3 novembre 2010, anteriore a quella della controinteressata, decorrente dal 20 dicembre 2010, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto alla collocazione utile in graduatoria e alla conseguente nomina.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha preso atto che il ricorrente era terzo classificato all'esito della selezione per due posti e che la controversia riguardava l'applicazione, in caso di parità di punteggio, del criterio dell'età anagrafica anziché dell'anzianità professionale. Tuttavia, ha rilevato che il rapporto oggetto della controversia si era esaurito al momento della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025; pertanto, tale pronuncia non poteva assumere rilevanza ai fini della rivalutazione della posizione del ricorrente. Non è stata concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017
con limite massimo di dieci anni di anzianità
La disposizione, nella parte relativa al limite massimo decennale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale; secondo il TAR, tuttavia, la sopravvenienza della pronuncia non poteva incidere sulla posizione del ricorrente poiché il rapporto si era già esaurito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto di respingerla.
sentenza Corte costituzionale n. 213 del 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, delle parole "con limite massimo di dieci anni di anzianità" contenute nell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione applicata in una procedura selettiva non può assumere rilevanza ai fini della rivalutazione della posizione del candidato quando il rapporto oggetto della controversia risulti già esaurito al momento della pronuncia costituzionale.
- Nella tutela cautelare il giudice può respingere la domanda di sospensione quando la sopravvenienza normativa o costituzionale invocata dal ricorrente non è idonea, per l'esaurimento del rapporto, a incidere sulla legittimità o sulla riedizione della posizione controversa.
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