Cassazione Penale, Sentenza n. 22823/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di euro 24.000 disposta in relazione alla provvisoria imputazione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente denunciava: violazione di legge processuale, vizio di motivazione e travisamento del fatto; violazione dell'art. 42 Cost.; mancata dimostrazione del fumus del reato di ricettazione e dell'assenza di indicazione della finalità del sequestro. Sosteneva che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, il mero rinvenimento di rilevanti somme e la mancanza di redditi leciti non sono sufficienti a configurare il fumus senza elementi aggiuntivi certi della provenienza delittuosa, e che il Tribunale non aveva indicato accertamenti specifici a supporto del provvedimento, oltre a non aver chiarito il nesso di pertinenzialità e la finalità del sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate costituissero in massima parte critiche di merito e vizii di motivazione non idonei ad oltrepassare il limite di ammissibilità dell'impugnazione in materia di sequestro preventivo; ha però rilevato che il Tribunale aveva indicato elementi ulteriori rispetto alla mera mancanza di giustificazione della disponibilità del denaro: 1) precedente arresto dell'imputato per reati connessi a stupefacenti; 2) coinvolgimento in fatti produttivi di profitto; 3) rinvenimento di tracce di sostanza stupefacente sulla pellicola avvolgente il denaro; 4) insufficienza dei redditi dichiarati rispetto alla somma sequestrata; 5) il fatto che la somma fosse portata lontano dalla residenza. Pertanto non sussisteva una radicale carenza motivazionale. Per questo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Norma richiamata come base dell'istanza di appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; nessuna specifica interpretazione estensiva fornita dalla sentenza, uso formale per inquadrare l'impugnazione
art. 648 c.p. (ricettazione)
La contestazione del reato provvisorio da cui è derivato il sequestro preventivo; la Corte valuta la sussistenza del fumus sulla base di elementi concreti che colleghino il denaro al reato presupposto
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di deduzione dei motivi di ricorso (termine e contenuto dell'impugnazione), ossia per i limiti previsti nella formulazione dei motivi
art. 23 co. 8 d.l. n.137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Richiami formali alla disciplina procedurale eccezionale che regola il trattamento degli atti e del contraddittorio scritto (procedura prevista per il trattamentodel ricorso)
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende; la Corte la applica per irrogare la sanzione pecuniaria
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta violazione di principio costituzionale (probabilmente rispetto al diritto di proprietà o alla garanzia di tutela giurisdizionale); la Corte non ritiene fondato il rilievo rispetto all'istruttoria e alle motivazioni fornite
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge; le doglianze di mera valutazione concreta o di apprezzamento degli elementi di fatto sono generalmente inammissibili.
- La motivazione del giudice che dispone il sequestro preventivo deve esporre elementi sufficienti a dimostrare il fumus del reato e può fondarsi su una valutazione cumulativa di indizi: oltre alla mancanza di giustificazione della disponibilità di denaro, rilevano precedenti per reati pertinenti, tracce di sostanze illecite, insufficienza dei redditi dichiarati rispetto alla somma e modalità di trasporto/occultamento.
- La mera modalità di occultamento e l'assenza di redditi leciti non sono sempre, da sole, sufficienti a determinare il fumus; tuttavia se integrate da ulteriori elementi circostanziali congruamente motivati possono giustificare il sequestro preventivo.
- Un sequestro qualificato come preventivo richiede che il giudice colleghi il provvedimento alla finalità prevista (es. prevenire la confisca del profitto del reato) e specifichi gli elementi che rendono concreta la pericolosità dell'impiego o dispersione dei beni.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare l'origine lecita delle somme (giustificativi bancari, rapporti di conto, redditi, donazioni) e, in sede di impugnazione, concentrarsi su vizi di diritto e radicali carenze motivazionali più che su rivalutazioni di fatto, posto il limite di ammissibilità in Cassazione.
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